03/04/2003 - Tribuna Finanziaria n.1 - 2003
Commissione Trib. Reg. di Bologna - Sez. n.15
Sentenza n.69
Ai fini I.C.I.A.P., la originaria classificazione ISTAT continua a produrre effetti anche in presenza di nuove successive classificazioni purchè non muti la natura delle attività medesime
Commento dell'Avv. Villani