PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

23/07/2005

Rimborso IVA trimestrale

Quesito

Egregio Avv. Villani, pongo alla Sua attenzione una questione che ritengo essere abbastanza spinosa.

La società per cui lavoro attualmente ha attiva una pratica di rimborso IVA trimestrale, accettata a tutti gli effetti dall’Agenzia delle Entrate ma non ancora efficace per mancanza di polizza fideiussoria.

Dato che non sarà possibile produrre la suddetta, si crea la seguente situazione:

- Non è possibile né la revoca né il diniego del summenzionato rimborso (in questi termini si sono informalmente espressi all’Agenzia delle Entrate).

- Non è possibile riutilizzare in compensazione (in attesa di IVA a debito) il credito (in questi termini si sono informalmente espressi all’Agenzia delle Entrate).

- La pratica potrebbe potenzialmente rimanere aperta per sempre e quel credito mai utilizzabile (idem - in questi termini si sono informalmente espressi all’Agenzia delle Entrate).

Personalmente credo che gli uffici competenti non vogliano direttamente assumersi responsabilità; ad ogni modo Le chiedo:

Se contro le indicazioni informali dell’Agenzia delle Entrate riportassimo il credito in dichiarazione e lo utilizzassimo tacitamente in compensazione di eventuali debiti (IVA) lasciando morire nel cassetto il rimborso, e l’Agenzia, verificato 'l’illecito' ci sanzionasse, secondo Lei, ricorrendo in commissione tributaria, a nostra difesa, potremmo opporre le seguenti giustificazioni?

1. L’Agenzia delle Entrate non ha subito alcun danno; ha al contrario beneficiato del non riconoscimento, alla società, degli interessi del 2,75 %.

2. E’ un credito di cui, dalla stessa Agenzia, siamo stati riconosciuti a tutti gli effetti titolari.

3. Non abbiamo tratto indebiti e illeciti risparmi di imposta.

E come, secondo Lei, potrebbe concludersi una eventuale sentenza?

Saluti cordiali.
Prov. Milano

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, potrebbe essere corretta la procedura da Lei segnalata, tenuto conto che la pratica di rimborso IVA in quanto tale è sempre ritrattabile, soprattutto se ci sono motivi finanziari che costringono il contribuente a revocare la precedente procedura richiesta.

In ogni caso, è opportuno segnalare sempre all'ufficio la diversa procedura e sul punto, quasi sicuramente, potrà sorgere un contenzioso tributario alquanto incerto.

Infine, in tema di rimborso IVA, Le segnalo i seguenti principi adottati dalla Corte di Cassazione - Sez. Trib. -:

- il termine di decadenza in materia di IVA di cui all'art. 57 D.P.R. n. 633/1972 è comprensivo anche dell'attività di controllo dell'ufficio in merito ai presupposti per i quali è stata presentata istanza di rimborso per eccedenza dell'imposta da detrarre dalla dichiarazione (Cassazione, sentenza n. 8460 del 22/04/2005);

- nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA a credito non può essere recuperata dal contribuente attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, ma solamente con la richiesta di rimborso la quale va peraltro presentata entro il termine biennale di decadenza di cui all'art. 16 D.P.R. n. 636/1972 (oggi art. 21 D.Lgs. n. 546/1992), rispettato il quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione dalla formazione del silenzio-rifiuto (alla scadenza del termine di 90 giorni); in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza n. 16477 del 20/08/2004, in Bollettino Tributario d'Informazioni n. 21/2004, pagg. 1587 e ss..

Infine, anche la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 93/9/04, ha precisato che il credito IVA non riportato nella dichiarazione annuale di pertinenza, ripreso ed indicato nell'anno successivo a quello della omissione, non determina la perdita del diritto alla detrazione di tale imposta (articolo di Benito Fuoco, in ItaliaOggi del 29/03/2005, pag. 31).

Distinti saluti.