PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/08/2005

Mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica

Quesito

Carissimo Avvocato, colgo l'occasione per approfittare nuovamente della sua preparazione e disponibilita'.

Il mio quesito riguarda l'intempestivita' della notifica della cartella esattoriale.

Entrando nel merito della mia situazione mi è stata notificata una cartella esattoriale il 28/04/2001 con data di consegna del ruolo del 10/05/2000.

Attraverso la consultazione dei quadri sinottici pubblicati sul suo sito mi sono reso conto che per effetto delle modifiche apportate all'art. 25 cit. dall'art.11 del D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 i ruoli consegnati al concessionario dal 1 luglio 1999 sino all' 8 giugno 2001, la cartella di pagamento va notificata al debitore iscritto a ruolo nei confronti dei quali si procede, entro l' ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna!

Non avendo fatto opposizione le volevo chiedere se il concessionario puo' oggi esercitare azioni esecutive nonostante l'intempestivita' della notifica o tale vizio se non eccepito in sede di opposizione venga sanato con il decorso del tempo utile per contraddire!

Distinti saluti.

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito da Lei proposto, che solo oggi ho letto al rientro dalle ferie, Le preciso quanto segue.

La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica ha determinato, purtroppo, la definitività della stessa, pertanto non è più possibile far valere la tardiva notifica della cartella da parte del concessionario della riscossione che potrà, quindi, procedere all’azione esecutiva.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.