PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/04/2004

Definizione omessi versamenti art.9 bis legge 289/02 ed art.2 comma 45 legge 350/03

Quesito

In merito alla possibilità di rateizzare gli importi eccedenti i 3.000,00 euro (persone fisiche ed i 6.000,00 (persone giuridiche) come deve comportarsi un contribuente che non ha usufruito del precedente condono previsto dall'art.9 bis in riferimento agli importi da rateizzare?
Il limite di euro 3.000,00 è da intendersi per ogni periodo d'imposta o sull'importo complessivo dovuto per più periodi d'imposta?

Con il precedente condono art.9 bis erano definibili solo gli omessi versamenti riferiti alle dichiarazioni presentate entro il 31.10.2002 (quindi in pratica gli anni d'imposta fino al 2001), con specifica disposizione riguardante il limite di euro 3.000,00 per ogni periodo d'imposta.

Il comma 44 dell'art.2 della legge 350/03, nell'estendere la definizione degli omessi versamenti a tutti i pagamenti non effettuati al 1° gennaio 2004 (quindi in pratica anche quelli omessi negli anni 2002/2003), fa riferimento al limite di euro 3.000,00 senza specificare .... per ogni periodo d'imposta .... .

Come deve essere interpretata tale disposizione?
In altre parole, chi non ha usufruito del precedente condono deve versare 3.000,00 euro per ogni anno e rateizzare gli importi eccedenti oppure deve versare euro 3.000,00 in totale e rateizzare tutta la parte eccedente in riferimento all'importo complessivamente dovuto, indipendentemente dai periodi d'imposta interessati?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La circolare n. 7/E del 18/02/2004 dell'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4, nel commentare l'art. 9-bis ha chiarito quanto segue:

1) per la normativa di cui alla legge n. 289/2002, qualora gli importi dovuti eccedano, per ciascun periodo d'imposta, 3.000 euro per le persone fisiche o 6.000 euro per gli altri soggetti, il contribuente ha facoltà di rateizzare le eccedenze in tre rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17/10/2003;

2) invece, per la normativa di cui alla legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004) si amplia la portata del citato art. 9-bis, comma 1, in quanto la definizione degli omessi o tardivi versamenti è ora subordinata alla sola circostanza che il termine per il pagamento dei medesimi versamenti sia scaduto al primo gennaio 2004; ne consegue, ad esempio, che può essere definito anche l'omesso versamento dell'acconto IVA, dovuto entro il 27/12/2003. Con riguardo alla definizione prevista dalla citata legge finanziaria 2004, è ora possibile rateizzare gli importi complessivamente dovuti, indipendentemente dai periodi d'imposta interessati, se superiori a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In tale evenienza, il D.M. 16/01/2004 ha disposto che l'eccedenza può essere versata in tre rate di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere, oggi, dal 17/04/2004 (a seguito della proroga al 16/04/2004), entro le seguenti date:
- 21 giugno 2004;
- 16 settembre 2004;
- 30 novembre 2004,
salvo che i suddetti termini non siano rideterminati con un provvedimento ministeriale di prossima pubblicazione.

Infine, si rammenta che, per il calcolo degli interessi, il decreto ministeriale dell'01/12/2003 ha fissato la misura del saggio legale al 2,50%, a decorrere dal primo gennaio 2004.

Per una panoramica generale dei condoni fiscali e del relativo calendario, La rinvio ai miei quadri sinottici, che può interamente scaricare dal mio sito www.studiotributariovillani.it.