PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/08/2005

Riconoscimento dell'errore scusabile

Quesito

Illustrissimo dottore, vorrei porle un breve quesito.

Sono riuscito ad ottenere dall'Agenzia delle Entrate il riconoscimento dell'errore scusabile per il tardivo pagamento del residuo importo derivante dal condono fiscale e precisamente per l'art. 12 della 289/2002 (c.d. rottamazione ruoli).

Il Concessionario per la riscossione si rifiuta di accogliere la decisione dell'Agenzia delle entrate in quanto vuole incamerare il versamento effettuato solo a titolo di acconto e tanto in osservanza di una recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Roma che tanto stabilisce a riguardo.(rendicontazione delle somme riscosse del 27/06/2005).

Innanzitutto voglio chiederle se questi provvedimenti possono avere efficacia anche per il periodo antecedente alla pubblicazione sulla G.U. (considerando che sia il parere della locale Agenzia che il versamento sono antecedenti a tale data di pubblicazione), e se il Concessionario ha il potere di non accogliere la decisione dell'Agenzia locale, parere supportato tra l'altro anche da quello dell'Ufficio Governo dell'Accertamento e studi di settore della direzione regionale della Puglia.

Ringraziandola anticipatamente, porgo distinti saluti.
Prov. Foggia

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, che solo oggi ho letto al rientro dalle ferie, Le preciso che, nel caso specifico da Lei segnalato, Le consiglio di sollecitare l'Agenzia delle Entrate competente ad emanare un provvedimento di sgravio parziale delle penalità, tenuto conto che ha riconosciuto l'errore scusabile;.in questo caso, in presenza di uno sgravio parziale, il concessionario non può opporre alcun rifiuto.

Distinti saluti.