PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/04/2004

Domanda di condono

Quesito

1) Vorrei sapere se un contribuente che ha ricevuto nel novembre del 2003 un avviso di rettifica sul valore di avviamento ai fini dell'imposta di registro, per un atto di cessione di azienda, stipulato in data nov.2001 e registrato nel gennaio 2002, possa definire oggi ai sensi dell'art.11 L.289/02, il valore della suddetta cessione con l'aumento del 25%.

2) I termini per l'accetamento ai fini delle imposte dirette, del maggior valore dell'avviamento (di cui si è richiesta la tassazione separata) dichiarato nella dichiarazione dell'anno 1998 scadono il 31/12/2005 per coloro che non si sono avvalsi degli istituti definitori della L.289/02? ed inoltre se venisse effettuata l'integrativa semplice sia per il redditto d'impresa che per quello soggetto a tassazione separata per l'anno 1998, i termini per l'accertamento sarebbero scaduti il 31/12/2003?

Parere

In merito ai due quesiti che mi sono stati posti, faccio presente quanto segue.

A) In risposta al quesito di cui al numero 1), occorre precisare che:
- l'art. 11, comma 1, della legge n. 289, del 27/12/2002 consente la definizione agevolata, ai fini dell'imposta di registro, per tutti gli atti pubblici formati entro la data del 30/11/2002, con l'aumento del 25%, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data dell'01/01/2003;
- l'art. 2, comma 46, della legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004), invece, estende il suddetto beneficio agli atti pubblici formati entro lil 30/09/2003, prevedendo, altresì, che la definizione non è consentita se entro il 1° gennaio 2004 sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione; si può, dunque, osservare che il beneficio in esame vede ampliato il proprio ambito temporale di riferimento di 10 mesi (dal 30/11/2002 al 30/09/2003);
- le diverse normative sul condono (la legge n. 289/2002 e la legge n. 350/2003) sono autonome ed indipendenti, tanto è vero che, pur mantenendo il diverso impianto legislativo, possono sovrapporsi, così come chiarito dalla circolare n. 7/E del 18/02/2004 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e chiarito, nell'ipotesi che mi è stata prospettata bisogna fare esclusivo riferimento alla normativa di cui alla citata legge n. 289/2002; di conseguenza, poichè l'atto si è formato entro il 30/11/2002 e poichè alla data dell'01/01/2003 non è stato notificato alcun avviso di rettifica (notifica che, invece, è avvenuta soltanto nel novembre 2003) la domanda di condono può essere regolarmente fatta con l'aumento del 25%, non essendoci alcuna causa ostativa tassativamente prevista dal più volte citato art. 11 della legge n. 289/2002.

B) Per quanto riguarda il quesito di cui al numero 2), occorre preliminarmente chiarire che per la definizione della tassazione separata bisogna fare il condono di cui all'art. 8 della legge n. 289/2002 (c.d. integrativa semplice).

La presentazione della domanda di condono impedisce la proroga dei due anni per gli accertamenti da parte degli uffici fiscali.

Secondo me, la presentazione oggi della domanda di condono può avere effetti retroattivi (ex tunc) e, pertanto, nel caso prospettato si verificherebbe la decadenza già alla data del 31/12/2003 (senza la proroga biennale sino al 31/12/2005).

Devo chiarire, però, che trattasi di un' interpretazione personale ed in proposito si è in attesa di un chiarimento ministeriale, come peraltro richiesto nell'articolo di Dario Deotto pubblicato in Il Sole-24Ore di oggi, mercoledì 07/04/2004, a pag. 22.