PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/09/2005

Qual'è l'organo competente a deliberare ed entro quale termine deve essere deliberata l'ICI?

Quesito

Preg.mo Prof. Avv.to Villani.

Le sarei grato se potesse inviarmi la sentenza n°3869 del 24.02.05 Corte di Cassazione ed un Suo autorevole parere in relazione alla precedente sent.n°2782 del 23.05.03 Consiglio di stato.

Alla luce della recente sent. Cass. qual'è l'organo competente a deliberare e soprattutto entro quale termine deve essere deliberata l'ICI dall'organo competente.

Le spiego, il Comune ove risiedo ha approvato con G.C. l'aliquota ici il 24.05.05, mentre il bilancio è stato approvato dal C.C. L'08.07.05.

Posso chiedere il riconoscimento del 4 per mille non avendo l'ente rispettato il termine?

bilancio approvato l'08.07.05 dal C.C. è nullo perchè approvato oltre il termine del 31.05.05?

Prefetto avrebbe dovuto nominare un Commissario ad acta, sciogliere C.C. ed indire nuove elezioni in virtù della L.267/00?

saluto cordialmente e La ringrazio anticipatamente.

Parere

Egregio Collega, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2782 del 23/05/2003, ha trattato esclusivamente una controversia in merito alla delibera di Giunta del 31 luglio 1995; con la suddetta sentenza, è stata riconosciuta la competenza della Giunta anche in caso di modifiche in pejus delle aliquote ICI.

) Invece, ultimamente, la Corte di Cassazione, con l'importante sentenza n. 3869, depositata il 24 febbraio 2005, ha precisato che la competenza a deliberare sulle aliquote dell'ICI è attribuita, soltanto a far data dall'01 gennaio 1997, al Consiglio comunale; viceversa, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'ICI (01 gennaio 1993) ed il 31 dicembre 1996, la competenza spetta alla Giunta municipale, come nel caso di cui al precedente n. 1) relativo all'anno 1995.

) Infine, tutte le eccezioni relative alla irregolare determinazione delle aliquote ICI possono essere fatte valere o impugnando al TAR le relative delibere, logicamente nel rispetto dei tassativi termini previsti dalla legge, o impugnando davanti alle Commissioni tributarie le successive cartelle esattoriali.

Distinti saluti.