PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/09/2005

Rimborso ICI

Quesito

Egr.Avv. Villani, torno a disturbarla dopo alcuni mesi per chiederle un parere in materia di rimborso ICI.

Un nostro cliente, fin dal 1993, ha dichiarato un immobile ai fini dell’I.C.I. con categoria A/02 con una rendita definitiva di euro 639,12 ed ha regolarmente pagato l’imposta su tale rendita.

Nell’anno in corso il contribuente ha richiesto la revisione del classamento dell’immobile e l’Agenzia del Territorio, in autotutela e con retroattività dal 28.04.1987, ha provveduto alla revisione del fabbricato attribuendo una nuova categoria A4 e una nuova rendita di euro 383,47. Il contribuente, successivamente, ha presentato al Comune istanza di rimborso dell’eccedenza di versamento degli ultimi tre anni, secondo l’art.13 del dlgs 504/92.

Il Comune ha rigettato l’istanza citando le seguenti norme e sentenze:

- l’art. 5 del 504/92 in forza del quale per ciascun atto d’imposizione debbono assumersi le rendite risultanti in catasto le rendite risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno d’imposizione;

- l’art.74 del collegato alla finanziaria 2000 il quale dispone che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita;

- sentenza della Cass. Civ.n.18023 del 7/9/2004 in base alla quale le modifiche catastali,ai fini dell’applicazione dell’ICI, hanno efficacia a partire dall’anno successivo, rispetto alla data in cui sono state annotate negli atti catastali.

Ritiene corretta la posizione del Comune?

La ringrazio anticipatamente e Le porgo i migliori saluti.
Prov. Palermo

Parere

Gentile Ragioniera, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Il Comune, per portare avanti la propria tesi difensiva, ha citato la normativa in questione nonché la sentenza della Corte di Cassazione n. 18023/2004, peraltro ultimamente confermata da altra sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Trib. – n. 6871 del 01/04/2005 (in Bollettino Tributario d’Informazioni n. 15-16/2005, pagg. 1260 e ss.).

2) Personalmente non sono d’accordo con quanto eccepito dal Comune e, per il caso specifico da Lei segnalato, Le cito la sentenza n. 13077 del 17/06/2005 della Corte di Cassazione – Sez. Trib. – (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 142 di mercoledì 10 agosto 2005, pagg. 17 e ss.), che correttamente ha stabilito il principio che l’attribuzione della nuova rendita catastale ha effetto anche sulle annualità pregresse.

3) Infine, a titolo informativo, Le segnalo queste ulteriori sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Trib., sull’argomento:
- n. 5109 del 09/03/2005;
- n. 24235 del 30/12/2004;
- n. 18023 del 07/09/2004;
- n. 15656 del 12/08/2004;
- n. 12721 del 09/07/2004;
- n. 12436 del 07/07/2004;
- n. 11830 del 24/06/2004.

Distinti saluti.