PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/09/2005

Nascita di un consorzio fra i commercianti – parte II

Quesito

GentileAvv. Villani, innanzi tutto la ringraziamo della sua attenzione verso i ns. riguardi, ma nella sua risposta (parere: Nascita di un consorzio fra i commercianti – parte I), che abbiamo ricevuto, mancano le delucidazioni in merito ai ns. più importati quesiti C) e D) cioè è obbligatorio che ci siano i revisori dei conti nello statuto?

E se la risposa è S I, è obbligatorio il presidente o uno di essi sia iscritto all'albo dei revisori?

In alternativa ed per evitare costi insostenibili, inutili ed esosi (visto che il consorzio non ha nessuna motivazione di lucro e ci serve solo per operare e difenderci dalle istituzioni locali e non) basta che sia istituito un elenco di revisori dei conti scelti a votazione tra gli stessi iscritti nel consorzio senza che nessuno sia obbligato nell' iscrizione ad albi o altro?

In attesa porgiamo cordiali saluti.
Prov. Siracusa

Parere

Egregio Dottore, in merito all’ulteriore chiarimento richiesto, innanzitutto, Le rispondo a mero titolo di cortesia in quanto la questione non è di mia specifica competenza, perché non tratta argomenti di natura fiscale.

Con l’occasione, Le preciso che, come già precedentemente chiarito, l’argomento oggetto della sua richiesta non ha natura prettamente fiscale.

Tuttavia in questa sede provvedo a precisarLe che la normativa disciplinante i consorzi è scarna ed essenziale ed è costituita dagli artt. 2602- 2615 bis c.c..

Secondo tale normativa, ed in mancanza di giurisprudenza sull’argomento, gli unici adempimenti richiesti dalla legge a pena di nullità del contratto istitutivo di un consorzio sono elencati nel già citato articolo 2603 c.c., secondo cui:
'Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l' oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati'.

Secondo autorevole dottrina (BONFANTE, CORAPI, MARZIALE, RORDORF, SALAFIA, 'Codice commentato delle nuove società', ed. IPSOA, pag. 1659) 'la norma nulla dispone in ordine alla composizione, alla struttura o ai poteri degli organi preposti al consorzio. Viene, così, lasciato ampio spazio all’autonomia contrattuale dei consorziati, la quale trova un unico limite nella necessaria istituzione di un’organizzazione comune ai sensi dell’art. 2602 c.c.'.

Ancora, il MEMENTO PRATICO IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE 'Società commerciali 2005', pag. 1195, specificando che 'Il contratto deve contenere una serie di elementi essenziali per la validità del consorzio, ed altri elementi la cui mancanza non comporta invalidità' si riporta al contenuto del sopraccitato articolo, che nessun accenno fa all’obbligo di inserire revisori dei conti nello statuto.

Pertanto, in assenza di precisazioni legislative è nella piena libertà dei consorziati, in base alle loro esigenze economiche, far uso o meno delle formule statutarie normalmente utilizzate, delle quali mi premuro riportare un esempio in calce al presente parere.

Distinti saluti.

ATTO COSTITUTIVO DI CONSORZIO

I signori <…>, tutti imprenditori del settore <…> delle province di <…> con il presente atto si accordano per costituire tra loro il consorzio volontario „<...>', di seguito indicato come 'Consorzio'.

A tal fine convengono quanto segue:

Art. 1 (Finalità del Consorzio) – Scopo del Consorzio è quello di <…>

Art. 2 (Durata del Consorzio) – Il presente contratto decorre dal <…> e viene a scadenza il <…>.
Può essere prorogato per ulteriori <…> con il consenso espresso per iscritto di tutti di consorziati almeno <...> mesi prima dell'indicato termine di scadenza e salvo l'anticipato scioglimento previsto ai sensi dell’art.11.

Art. 3 (Sede del Consorzio) – Il Consorzio ha sede in <…>.

Art. 4 (Consorziati) – Assume la qualità di consorziato l’impresa del settore <…> con stabilimenti ubicati nelle province di <…> e che presentano i seguenti requisiti: <…>.
A tal fine, l’impresa che intende partecipare al consorzio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo unitamente alla documentazione comprovante i requisiti necessari all’ammissione.
L’istanza viene presentata dal Consiglio Direttivo all’assemblea che valuterà i requisiti e <…>.
L’ammissione è subordinata alla previa accettazione da parte del terzo interessato a entrare nel Consorzio del presente contratto in ogni sua parte e alla presentazione della ricevuta attestante il versamento della quota di ammissione presso <…> e da calcolarsi in relazione a <…>.
Per raggiungere le finalità del consorzio, ciascun consorziato si obbliga a <…>.

Art. 5 (Quote e fondo consortile) – I consorziati si obbligano a versare entro il <…> di ogni anno un importo in Euro così determinato:
<…>
L’ammontare degli importi versati e quelli che vengono versati per l’ammissione a consorziato costituiscono il fondo consortile.
Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo.

Art. 6 (Organi del Consorzio) – Organi del Consorzio sono:
a) il Presidente del Consorzio;
b) l'Assemblea dei consorziati;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 7 (Presidente del Consorzio) – L’Assemblea dei consorziati elegge tra i consorziati il presidente del Consorzio; questi dura in carica <...> anni ed è rieleggibile.
Compete al Presidente del Consorzio:
a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
b) rappresentare il Consorzio nei riguardi dei consorziati e dei terzi anche in giudizio;
c) <…>.
Per le funzioni che svolge spetta al Presidente del Consorzio un compenso annuo di Euro <…>
(oppure: Per le funzioni che svolge non spetta al Presidente del Consorzio alcun compenso).

Art.8 (Assemblea dei consorziati)- L'Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i titolari delle imprese consorziate.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro consorziato in base a delega scritta.
L'Assemblea è convocata tramite avviso contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare da inviarsi tramite <…> all’indirizzo dell’impresa consorziata almeno <…> giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Il Presidente del consorzio con l’assistenza del segretario provvede a verbalizzare le deliberazioni assunte dall’assemblea e a trascriverle entro <…> giorni all’adunanza sul libro delle assemblee del Consorzio.
Tale libro è conservato a cura del Presidente del Consorzio; i consorziati possono esaminarlo e chiedere a loro spese di poterne trarre copia.
L'Assemblea dei consorziati:
a) nomina il Presidente, i componenti del consiglio direttivo, i revisori;
b) delibera sull'ammissione e sulla esclusione dei consorziati;
c) delibera sulle modificazioni del presente contratto e su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla presente scrittura alla competenza dell'assemblea;
d) <…>
L'Assemblea dei consorziati si costituisce e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modificazione del presente contratto occorre il voto favorevole di tutti consorziati.
E’ richiesto il voto favorevole di tutti consorziati anche per procedere alla proroga del presente contratto.

Art. 9 (Consiglio direttivo) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da <...> componenti eletti fra i consorziati.
I membri del Consiglio durano in carica <…> anni e sono rieleggibili.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Il Consiglio direttivo si costituisce e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di <…> dei componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e trascritte in apposito registro a cura del Presidente del Consorzio entro il <…>.
Il registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo è tenuto dal Presidente del Consorzio.
Al Consiglio direttivo spetta:
a) provvedere alla gestione del fondo consortile;
b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al conseguimento dello scopo del Consorzio;
c)<…>
d)<…>
e)adempiere a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente contratto.
Per le funzioni svolte in qualità di componente del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso [oppure Per le funzioni svolte in qualità di componente del Consiglio direttivo spetta per ciascun anno di carica un compenso di euro <…>.
Per il Presidente del Consorzio il compenso in qualità di membro del Consiglio Direttivo si cumula a quello a lui spettante per l’incarico di Presidente (oppure Al Presidente del Consorzio non spetta il compenso in qualità di membro del Consiglio Direttivo).

Art. 10 (Collegio dei revisori) – L’assemblea nomina n. <…> revisori effettivi e <…> due supplenti, anche tra non soci. Essi durano in carica <…> e sono rieleggibili.
I revisori controllano l’amministrazione del consorzio, vigilano sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sull’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati.
I revisori accertano la regolare tenuta della contabilità.

Art. 11 (Situazione patrimoniale) – L’esercizio del consorzio ha la durata di dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo redige la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 12 (Recesso del consorziato) - I consorziati che non hanno consentito alle deliberazioni dell'assemblea, riguardanti il cambiamento dell'oggetto del consorzio ovvero l’ammissione di nuovi consorziati ovvero ancora <…> hanno facoltà di recedere.
Il diritto di recesso si esercita mediante dichiarazione da comunicarsi al Presidente del Consorzio tramite <…> entro <…> giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso stesso.
Il recesso ha effetto immediato.

Art. 13 (Esclusione del consorziato) - Sono esclusi di diritto i consorziati dichiarati falliti, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda consorziata l'acquirente subentra nel contratto di consorzio dal momento della notifica dell'atto di cessione al Consiglio direttivo.
Peraltro, qualora sussista giusta causa, l’Assemblea dei consorziati, in catodi trasferimento dell’azienda per atto tra vivi, può deliberare entro un mese dal ricevimento della notizia dell'avvenuto trasferimento l'esclusione dell’acquirente dal Consorzio.
Sono inoltre esclusi di diritto dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea quei consorziati che non ottemperano entro <…> alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio. In tal caso, fatto salvo il risarcimento dei danni derivati al Consorzio dalle inadempienze, potrà essere deliberata dal Consiglio direttivo l'applicazione di una penale variabile da Euro <...> a Euro <...> e da determinarsi in base a <…>.

Art. 14 (Scioglimento del Consorzio) Il Consorzio si scioglie:
a)per il decorso di tempo stabilito per la sua durata;
b)per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
c) per volontà unanime dei consorziati;
d) per deliberazione dei consorziati presa con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati se sussiste una giusta causa;
e) per altre cause di legge;
f) quando il numero dei consorziati scende al di sotto di <...>;
g) <...>;
h) <...>.
L’assemblea dei consorziati dichiara lo scioglimento del Consorzio e nomina il liquidatore (oppure n. <...> liquidatori) che provvede (provvedono) alla liquidazione del consorzio e del fondo consortile.
In mancanza, il liquidatore (oppure i liquidatori) è (sono) nominato(i) dal Consiglio direttivo.
I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione, possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile e procedere a transazioni.
Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio.
Una volta compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore (oppure i liquidatori) redigono il rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in base a <...>

Art. 15 (Clausola compromissoria) Ogni controversia che dovesse insorgere tra i consorziati relativamente al presente contratto di consorzio o dal rapporto da esso avente origine sarà demandato al giudizio esclusivo e inappellabile di un collegio di tre arbitri amichevoli compositori eletti dall'assemblea anche tra i non soci che giudicherà secondo equità e senza l’osservanza di norme di rito, salvo il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 16 (Riservatezza su dati e notizie) Tutti i consorziati si obbligano a non divulgare, se non nei casi e nei limiti previsti dalla legge, dati e notizie riguardanti il Consorzio e di cui siano comunque venuti a conoscenza.

Le parti
<...>
<...>
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