PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/09/2005

Credito d’imposta per acquisto di un’altra 'prima casa' entro un anno dall’alienazione di un altro immobile per il quale si fosse fruito dell’aliquota agevolata

Quesito

Il 21 dicembre 2004 ho venduto un piccolo appartamento comprato nel 1997 godendo delle agevolazioni per la prima casa.

Ora dovrei comprare un altro immobile.

Ho letto che se faccio l'atto entro l'anno posso fruire di una deduzione pari all'Iva pagata a suo tempo.

E' vero?

E se faccio il rogito dopo il 21 dicembre perdo anche questa agevolazione?

Grazie.
Saluti.
Prov. Messina

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’art. 7 della Legge n. 448 del 23/12/1998 ha attribuito un credito d’imposta ai contribuenti che acquistino un’altra 'prima casa' entro un anno dall’alienazione di un altro immobile per il quale si fosse fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’Iva.

La nuova agevolazione spetta alle seguenti condizioni:
- l’acquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione;
- la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni 'prima casa'.

Il credito d’imposta non si forma per chi per la prima volta acquisti un’abitazione e per chi abbia effettuato una vendita di un immobile per il cui acquisto non si siano avute agevolazioni.

Tale credito d’imposta compete in misura pari all’imposta di registro oppure all’imposta sul valore aggiunto assolte in occasione dell’acquisizione dell’abitazione alienata, da meno di un anno, rispetto al nuovo acquisto ma non in misura superiore all’imposta dovuta in occasione del nuovo acquisto.

L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data del primo acquisto.

L’agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E del 2001, ha ulteriormente chiarito, che il credito d’imposta in esame non spetta nelle seguenti ipotesi:
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio 'prima casa';
- se l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo quanto in precedenza precisato;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti 'prima casa di cui alla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa T.U. registro;
- se il contribuente è decaduto dall’agevolazione prima casa in relazione al precedente acquisto, in quanto ciò comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie e delle sanzioni, anche il recupero del credito eventualmente fruito.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che nel caso da Lei prospettato, per usufruire del sopra descritto credito d’imposta deve acquistare un altro immobile entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione 'prima casa'.

Distinti saluti.