PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/10/2005

Tenuta contabilità libro magazzino

Quesito

Una mia assistita avente per oggetto la vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico, esercente nello stesso punto vendita come da autorizzazione per la peculiare commercializzazione di materiale elettrico, è obbligata alla tenuta del libro magazzino?

O ne è esente come, tra l'altro, previsto anche dalla Circolare Min. Fin. n.40/9/4056 del 26 novembre 1981?

Secondo la mia interpretazione, ai fini della tenuta delle scritture ausiliare di magazzino in ipotesi di attività miste all'ingrosso ed al dettaglio esercitate nello stesso locale su apposita licenza rilasciata dalle competenti autorità, si considera prevalente – ai fini delle rilevazioni contabili di magazzino -, l'attività al dettaglio, con il conseguente esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture in questione per le due attività promiscuamente esercitate.

In buona sostanza deve concludersi che per la prevalenza dell'attività al dettaglio, nel senso che, se l'attività mista (ingrosso e dettaglio) è esercitata negli stessi locali, la stessa deve considerarsi, ai fini degli obblighi inerenti la contabilità di magazzino, attività al dettaglio.

Ringraziando anticipatamente ed in attesa di conoscere il Suo preziosissimo parere, Le porgo i miei più calorosi saluti.
Prov. Palermo

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Le scritture contabili obbligatorie per le società, gli enti e gli imprenditori commerciali sono elencate nell'art. 14, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 664 del 04/11/1981; D.P.R. n. 695 del 09/12/1996).
In particolare, tale norma dispone, al comma 1, lett. d), l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Tuttavia, affinché sorga concretamente l'obbligo di istituire le scritture ausiliarie, occorre che si verifichino le seguenti condizioni:
- il soggetto interessato sia obbligato alla tenuta della contabilità ordinaria, di cui all'art. 14, D.P.R. n. 600/1973, in quanto i soggetti in contabilità semplificata sono espressamente esonerati ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.P.R.n. 600/1973 (come sostituito dall'art. 1, D.P.R. n. 222 del 12/04/2001);
- l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 nuovo TUIR (art. 53 vecchio TUIR) sia, per due esercizi consecutivi, superiore ad euro 5.164.568,99 (art. 1, comma 1, D.P.R. 09/12/1996 n. 695);
- contemporaneamente, nei due esercizi, il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 nuovo TUIR (rispettivamente artt. 59 e 60 vecchio TUIR) sia superiore ad euro 1.032.913,80 (art. 1, comma 1, D.P.R. n. 695/1996).

Relativamente al settore del commercio al minuto, l'art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73 cit., fa riferimento all'art. 22, comma 1, nn. 1) e 2) del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche d integrazioni; precisamente:
- ai commercianti al minuto autorizzati ad esercitare l'attività in locali aperti al pubblico, in spacci interni, ovvero mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- a coloro che effettuano prestazioni alberghiere o somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.

Per tali soggetti, l'obbligo di tenere la contabilità di magazzino sussiste solo nel caso in cui gli stessi si servano di magazzini interni centralizzati che forniscono due o più negozi o altri punti vendita, ad esclusione di quelli situati nello stesso comune o in comuni limitrofi.

Per quanto riguarda il commercio all'ingrosso, non è prevista alcuna disposizione agevolativa, per cui questo settore risulta soggetto all'obbligo della tenuta della contabilità di magazzino secondo i criteri ordinari (limiti di ricavi e rimanenze come sopra esposto).

La stessa Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 40 del 26/11/1981, prot. n. 9/4056 (Cap. III, par. 1), da Lei opportunamente indicata, ha precisato che, nell'ipotesi di esercizio di un'attività mista, all'ingrosso ed al dettaglio, nello stesso locale, con apposita licenza rilasciata dalle competenti autorità, è da ritenersi prevalente, ai fini della tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, il criterio indicato per il commercio al minuto, con la conseguenza che viene meno il relativo obbligo per le due attività promiscuamente esercitate.

La precisazione di cui sopra è stata ribadita dallo stesso Ministero delle Finanze nelle successive Risoluzioni del 09/01/1986 (prot. n. 9/1274) e del 31/01/1986 (prot. n. 1137), con le quali, in risposta ad un quesito posto da una Confederazione per conoscere se, in vigenza della Legge 17/02/1985, n. 17 (che, all'epoca, ha introdotto nuovi limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino), potesse ancora considerarsi valida l'affermazione contenuta nella Circolare n. 40/1981 cit., secondo la quale, in ipotesi di attività miste all'ingrosso e al dettaglio esercitate nello stesso locale, si considera prevalente, ai fini delle rilevazioni contabili di magazzino, l'attività al dettaglio, ha puntualizzato che la modifica introdotta dalla Legge n. 17/1985 riguarda solo i limiti previsti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino e nulla, pertanto, è modificato per quanto concerne l'art. 14, comma 1, D.P.R. n. 600/73, 'con la conseguenza che sono tuttora operanti, nella fattispecie, le istruzioni contenute nella Circolare n. 40 del 26 novembre 1981'.

Stesso discorso può farsi con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 09/12/1996, n. 695, che ha ulteriormente elevato detti limiti, da 2 miliardi di lire (euro 1.032.913,80) a 10 miliardi di lire (euro 5.164.568,99), relativamente ai ricavi, e da 500 milioni (euro 258.228,45) a 2 miliardi di lire (euro 1.032.913,80), con riferimento al valore complessivo delle rimanenze; ma, poiché tale modifica non riguarda l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, come chiarito dal Ministero delle Finanze con le succitate Risoluzioni del 09/01/1986 e del 31/01/1986, continuano ad operare le istruzioni contenute nella Circolare n. 40/1981 cit..

Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti ministeriali al riguardo, in presenza di un'attività mista all'ingrosso ed al dettaglio esercitata nello stesso locale, come nel caso specifico da Lei prospettato, si considera prevalente l'attività al dettaglio, con conseguente esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Inoltre, come risulta dalle ricerche effettuate dal mio studio, attualmente non vi è alcuna pronuncia giurisprudenziale in materia.
È, quindi, tuttora valida, secondo me, l'interpretazione data dal Ministero delle Finanze nella più volte citata Circolare n. 40/1981, non essendo, tra l'altro, intervenuta alcuna modifica legislativa al riguardo (né ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria), se non relativamente ai limiti oltre i quali i contribuenti sono obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino.

Distinti saluti.