PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/10/2005

Decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di utilizzo del credito d'imposta

Quesito

Egregio Avvocato, è d'obbligo ringraziarla per il tempo che dedica a tutti noi che in qualche modo incontriamo difficoltà più o meno grandi nell'esercizio della nostra professione.

Ancora una volta le difficoltà incontrate sono in tema di credito di imposta sui nuovi investimenti, materia fonte di molteplici dubbi e che speriamo venga presto almeno riordinata.

Il mio quesito è questo:

Una società presenta nel 2003 istanza di ammissione al credito di imposta sui nuovi investimenti. Istanza ovviamente rigettata.

Tuttavia, ad inizio 2004 la stessa istanza viene ripresentate e finalmente accolta.
In particolare, la pianificazione dell'investimento prevedeva il 2004 e 2005 quali anni in cui effettuare i relativi investimenti.

Per difficoltà finanziarie incontrate nei primi mesi dell'anno 2004 non è stato tuttavia possibile avviare l'investimento previsto il quale è stato avviato solo nel 2005.

Mi chiedo tale situazione fa decadere completamente la società dal diritto al credito di imposta (e se si non andava comunicato al Centro Operativo di Pescara?) oppure la decadenza è limitata al solo anno 2004, mentre per il 2005 e 2006, nel rispetto dell'investimento globale previsto è possibile usufruire quota - parte del credito di imposta spettante?

La ringrazio di cuore anticipatamente.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, innanzitutto, Le preciso che l'art. 62, comma 1, lettere f) e g), della Legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce non solo i limiti minimi e massimi di utilizzo del credito d'imposta in funzione degli investimenti da realizzare, ma, soprattutto, prevede 'per ciascun anno' la decadenza dal diritto al contributo in caso di mancato rispetto dei suddetti limiti.

La testuale formulazione della norma, secondo me, deve essere intesa nel senso che la decadenza è riferita solo al singolo periodo d'imposta interessato dall'inosservanza dei suddetti limiti; di conseguenza, nel caso specifico da Lei segnalato, il credito d'imposta non può essere utilizzato solo per l'anno 2004, mentre nessuna decadenza può riguardare il 2005 ed il 2006, logicamente se si rispettano i limiti stabiliti in progressione dalla suddetta norma.

Infine, per i successivi pareri fiscali, La informo che sul mio sito potrà leggere il Regolamento e tariffe per i pareri.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.