PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/10/2005

La decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione per il recupero della maggiore imposta è fissato in tre anni – parte II

Quesito

Egregio avvocato, ritengo molto utile la Sua rubrica via Internet, però il Suo parere del 27.05.2005 (parere: La decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione per il recupero della maggiore imposta è fissato in tre anni – parte I) mi ha lasciato un po’ perplesso e credo che abbia dato ai Suoi lettori una visione non corretta dell’argomento e che nello stesso tempo possa aver trasmesso al mittente una errata o incompleta interpretazione.

Credo che una precisazione sia d’obbligo!

La circolare n. 69 del 14.08.02, da Lei citata, è antecedente alla Finanziaria 2003 e non prende in considerazione il condono.

Argomento base del quesito e dell’accertamento.

Sarebbe opportuno chiarire se l’art. 11, comma 1 e 1bis della legge 289 abbiano o meno prorogato i termini.

L’Agenzia delle Entrate sostiene la validità dell’art. 11, comma 1 bis.

Personalmente rilevo che la proroga riguardi solo il comma 1 e non il comma 1 bis.

Inoltre tutto l’art. 11 tratta esclusivamente 'successioni, donazioni ed incremento valore degli immobili'.

In nessun modo cita l’acquisto di immobili con benefici prima casa. Infine noto che il modulo stesso per l’istanza non prevede i benefici citati.

Per un Suo chiarimento Le saremmo tutti grati.

Cordiali saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito alla Sua richiesta di chiarimenti, nel confermare integralmente il contenuto giuridico del mio parere del 27/05/2005, Le preciso quanto segue.

A) Innanzitutto, la principale questione del parere del 27/05/2005 non era tanto la proroga dei termini del condono (questione secondaria) bensì il momento di decorrenza del termine decadenziale ai fini dell’accertamento da parte dell’Ufficio fiscale (questione principale), come Le chiarirò meglio in seguito.

Sull’argomento, infatti, sino al 2000, la Corte di Cassazione non si era espressa in modo univoco, perché, in alcuni casi, ha sostenuto che la maggiore imposta dovuta a seguito della revoca delle agevolazioni ha natura di imposta complementare, soggetta al termine prescrizionale dell’art. 76 del D.P.R. n. 634/1972 (oggi, art. 78 del T.U. n. 131 del 26/04/1986), cioè 10 anni (Cassazione, sentenza n. 4944 del 21/05/1999); in altre circostanze, invece, la stessa Corte di Cassazione si era espressa per l’applicabilità del diverso termine di decadenza di 3 anni, ai sensi dell’art. 74 D.P.R. cit. (oggi, art. 76 T.U. cit.), con le sentenze nn. 9280 del 17/09/1998 e 7947 del 23/07/1999.

Infine, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avallato l’indirizzo giurisprudenziale favorevole all’operatività del solo termine di decadenza triennale ed hanno, altresì, individuato, cosa molto importante nel nostro caso, le regole attinenti alla sua decorrenza (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 1196 del 6-21 ottobre 2000, opportunamente citata nel mio parere).

Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la Circolare n. 69 del 14/08/2002, anche questa citata nel mio parere, adeguandosi alla suddetta sentenza delle Sezioni Unite, ha ulteriormente precisato i momenti temporali specifici di decorrenza dei termini di decadenza, secondo le diverse ipotesi del c.d. Mendacio originario o mendacio successivo.

Quindi, chi ha richiesto genericamente il mio parere, senza, peraltro, fare precisi riferimenti documentali circa il contenuto dell’atto registrato il 30/04/1999, è stato sicuramente messo nelle condizioni giuridiche di verificare nel caso concreto l’esatta ipotesi decadenziale da applicare, soprattutto per quanto riguarda la decorrenza del termine stesso (scaduto il quale, logicamente, decorre la proroga biennale prevista per legge dal mancato condono fiscale).

B) In merito al condono fiscale, inoltre, contrariamente alla Sua tesi, Le preciso quanto segue, alla luce degli sviluppi normativi del caso.

1) In origine, l’art. 11, comma 1, della Legge n. 289 del 27/12/2002 (in G.U. n. 305 del 31/12/2002 – S.O. n. 240) non prevedeva alcuna proroga dei termini decadenziali per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta .

2) Successivamente, il succitato art. 11 ha subìto le seguenti sostanziali modifiche, in contemporanea:

a) al primo comma, è stata prevista, per la prima volta, la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione (art. 5-bis, lett. f), n. 2, D.L. n. 282 del 24/12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 21/02/2003);

b) è stato aggiunto il comma 1-bis (art. 5-bis, lett. f), n. 3 cit.).

Quanto sopra l’ho evidenziato nei miei quadri sinottici sui condoni fiscali, che può interamente scaricare dal mio sito (Quadro sinottico dei condoni fiscali, aggiornato al 16/04/2004).

3) Infine, ed è la cosa più importante, l’art. 2, comma 46, ultimo periodo, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004), ha stabilito che per tutte le disposizioni dell’art. 11 cit., nessuna esclusa, 'si applica, in particolare, l’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002', cioè la proroga biennale dei termini, logicamente in caso di mancata presentazione della domanda di condono. La 'voluntas legis' è chiara (art. 12 Dispos. Prel. al Codice Civile).

4) Non risponde al vero quanto da Lei affermato, cioè che tutto l’art. 11 tratta esclusivamente 'successioni, donazioni ed incremento valore degli immobili', perché basta leggere semplicemente e con attenzione il primo comma dell’art. 11 cit. 'Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili …', nonché la stessa intestazione dell’art. 11 cit., per comprendere che il riferimento è a tutte le imposte indirette (né, per logica, potrebbe essere diversamente, altrimenti si sarebbero creati problemi di incostituzionalità).

5) In definitiva, la proroga riguarda tutte le ipotesi previste dal più volte citato art. 11, come peraltro opportunamente chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso – con la Circolare n. 7/E del 18/02/2004 (punto 5, pag. 35), che ha richiamato il succitato comma 46 dell’art. 2 della Legge Finanziaria 2004, da Lei totalmente ignorato.

C) In conclusione, nel confermare integralmente il mio corretto parere giuridico del 27/05/2005, ritengo che all’attento lettore, anche se in modo sintetico ma preciso e documentale, ho dato una visione corretta del problema fiscale e sono sicuro che il richiedente il parere, andando a leggere con attenzione i riferimenti documentali da me sopra citati, avrà avuto una visione chiara del problema giuridico, rapportandola al caso concreto da me peraltro sconosciuto, in quanto non mi è stato allegato l’atto registrato il 30/04/1999.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi circa l’utilità della mia rubrica telematica (e per il futuro Le consiglio di leggere il Regolamento e le relative tariffe professionali) e con la certezza di essere stato sufficientemente chiaro anche in questa circostanza, Le porgo distinti saluti.