PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/11/2005

La decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione per il recupero della maggiore imposta è fissato in tre anni – parte III

Quesito

Egregio avvocato, La ringrazio per la Sua dettagliata esposizione e per le citazioni (parere: La decadenza dei termini da parte dell'Amministrazione per il recupero della maggiore imposta è fissato in tre anni – parte II), che io già conoscevo, ma senza voler polemizzare mi permetta di rilevare che il quesito del 27.05.2005 ed il Suo parere sono discordanti con quanto ora citato:
- 27/05/2005
La decadenza dei termini da parte dell’Amministrazione per il recupero della maggior imposta è fissato in tre anni – parte I
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Quesito:
avviso di accertamento ricevuto l’8 aprile 2005 per decadenza agevolazione prima casa…. e che sono trascorsi tre anni di prescrizione si chiede se la mancata adesione al condono fiscale previsto dalla finanziaria 2003 ha aumentato i tempi di accertamento

Parere:
Le preciso che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 69 del 14/08/2002, ha dichiarato che la decadenza dei termini………è fissato in tre anni……
Ciò, anche alla luce della sentenza n. 1196 del 21/10/2000 (anche la circolare n. 38/2005 cita i tre anni)

Mi perdono, ma a questo punto restano in piedi alcuni dubbi:

Per la Sua interlocutrice, il condono ha o meno prorogato i termini di accertamento?

La legge finanziaria 2004 n. 350, da Lei citata, può essere retroattiva per termini triennali già scaduti?

La ringrazio e Le porgo i miei più cordiali saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito alla Sua ulteriore richiesta, oltre che confermarLe la correttezza giuridica del mio parere del 27/05/2005 nonché quanto scritto il 28/10/2005, pur non volendo minimamente polemizzare con Lei, Le faccio presente quanto segue sperando che tutti i Suoi dubbi siano chiariti, soprattutto se pone mente al problema principale della questione, cioè il momento di decorrenza del termine di decadenza dell’azione della Finanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, prorogato di due anni a seguito del condono fiscale, come già Le ho chiarito pochi giorni fa.

In definitiva, pur senza conoscere il contenuto dell’atto registrato il 30/04/1999, si possono ipotizzare le seguenti soluzioni:

1) in caso di mendacio originario, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il termine di decadenza scadeva il 30/04/2005, perché i tre anni partivano dalla scadenza dell’anno previsto per legge ed in più erano prorogati di altri due anni (1+3+2 = 6);

2) invece, in caso di mendacio successivo, il suddetto termine di sei anni decorreva dal momento della scoperta del mendacio stesso e quindi oltre il 30/04/2005.

In definitiva, in entrambi i casi è corretta la notifica dell’avviso di accertamento fatta l’08/04/2005, cioè entro sei anni dal 30/04/1999.

Distinti saluti.