PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/01/2006

Avviso di accertamento e di irrogazione di sanzione

Quesito

Egr. Dottore, il 29 dicembre 2005 mi veniva recapitato un avviso di accertamento e di irrogazione di sanzione relativo al mancato pagamento del bollo auto relativo all'anno 2001 con scadenza 08/2002 mesi 12.

Ho pagato il 26/09/2000 la tassa con scadenza 08/2001 e il 29/01/2002 il successivo tramite ricevitoria autorizzata.

Mi accorgo ora che su quest'ultimo veniva indicata come scadenza dic. 2002 mesi 12.

Il mio quesito è il seguente: il pagamento effettuato nel 2000 non ricomprende i primi 7 mesi del 2001?

Ed inoltre la scadenza 08/2002 non si riferisce alla frazione di anno 2002/2003?

Se così non fosse tale somma richiesta non è prescritta visto che sono trascorsi più di tre anni dalla scadenza.

Nel ringraziarLa porgo i più sentiti saluti.
Prov. Salerno

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

In tema di tassa automobilistica, la normativa originaria è rappresentata dal D.P.R. 05 febbraio 1953, n. 39, di approvazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.
La disciplina, che è stata nel corso degli anni progressivamente modificata, anche a seguito della trasformazione della tassa automobilistica da tassa di circolazione in tassa di possesso, ad opera dell’art. 5, comma 31, del D.L. 30/12/1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/1983, n. 53, ha subìto dal 1993, con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in vigore dal 1° gennaio 1993), una significativa innovazione, con l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, del gettito dell'intero tributo.

Successivamente, la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/1997, S.O.), all'articolo 17, comma 10, ha previsto che 'A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze… '.
Il regolamento che ha individuato le tasse oggetto del trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, tra le quali è inclusa, appunto, la tassa automobilistica, è stato emanato con Decreto ministeriale del 25/11/1998, n. 418 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 05/12/1998).

In origine, il pagamento della tassa di circolazione doveva essere effettuato presso gli uffici del Registro, con facoltà per il ministero di affidare all'ACI, mediante il ricorso a convenzione, la riscossione di tutte le tasse di circolazione e dei tributi annessi.
L'evoluzione della normativa ha progressivamente modificato le metodologie di pagamento, giungendo a prevedere la possibilità di riscossione anche da parte dei tabaccai, attraverso il circuito Lottomatica.

Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt ovvero in base al numero dei CV se nella carta di circolazione non sono indicati i KW.

Il primo bollo deve essere pagato entro il mese di immatricolazione ovvero, se questa avviene negli ultimi 10 giorni del mese, entro l’ultimo giorno del mese successivo.

Il numero minimo di mensilità da pagare varia in funzione della potenza dell’auto:
- fino a 35 KW (o 47 CV): il primo pagamento deve coprire il mese di immatricolazione ed essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi (ma non superiore a 12) fino a raggiungere le scadenze di gennaio o luglio successive;
- superiore a 35 KW (o 47 CV): il primo pagamento deve coprire il mese di immatricolazione ed essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi (ma non superiore a 12) fino a raggiungere le scadenze di aprile, agosto o dicembre successive.

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura.
A tal proposito, bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato.
Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.

Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo.
Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre, ecc..

Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso prospettato, in data 26 settembre 2000 è stato effettuato il versamento della tassa con scadenza agosto 2001.
Tale versamento è relativo al periodo agosto 2000 - agosto 2001.

Il periodo oggetto di accertamento concerne, invece, la tassa automobilistica con scadenza agosto 2002, relativa, cioè, al periodo agosto 2001 - agosto 2002.
Il versamento della tassa relativa a tale periodo, che doveva effettuarsi entro il 30 settembre 2001 (cioè, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente) è stato, invece, effettuato in data 29 gennaio 2002, quindi tardivamente, probabilmente senza specificare il periodo di riferimento del versamento stesso (la ricevitoria, infatti, ha erroneamente indicato come scadenza dicembre 2002) e senza l’ulteriore versamento delle relative sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento del tributo.

Nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, infatti, il contribuente può regolarizzare la violazione e beneficiare della riduzione della sanzione, procedendo al pagamento spontaneo, anche se tardivo, prima che sia iniziata l'attività di accertamento della violazione, secondo la normativa che disciplina il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472) e versando contestualmente ed entro la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento stesso (30 giorni o 1 anno dalla scadenza):
- la tassa non pagata;
- l’importo della sanzione ridotta del 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, o del 6%, se avviene entro un anno;
- gli interessi sulla tassa non pagata, al tasso legale calcolato su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino al giorno del versamento.

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre gli interessi).

Per quanto concerne, infine, i termini per il recupero della tassa in questione, ai sensi dell’art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/82 cit., 'l’azione dell’Amministrazione finanziaria (…) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento'.

La Corte Costituzionale, inoltre, con la sentenza 15/10/2003, n. 311, ha dichiarato illegittime le eventuali proroghe disposte da leggi regionali, osservando che il legislatore, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa, unitamente ad un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi del tributo.
Pertanto, secondo la Corte, dal momento che la tassa automobilistica è stata 'attribuita' alle Regioni ma non 'istituita' dalle stesse, la relativa disciplina rientra nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali; di conseguenza, le norme regionali che modificano la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e Amministrazione finanziaria, violano la competenza esclusiva dello Stato.

Tuttavia, Le preciso che l’art. 37 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/11/2003, n. 326, ed ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 37, della Legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria 2004), ha prorogato al 31/12/2005 i termini per il recupero della tassa automobilistica scaduti tra la data di entrata in vigore del provvedimento (02/10/2003) ed il 31/12/2005.

Nel caso da Lei prospettato, il versamento della tassa relativa al periodo oggetto di accertamento (agosto 2001 - agosto 2002) doveva effettuarsi entro il 30 settembre 2001.
I termini ordinari di prescrizione dell’azione di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria sono scaduti il 30 settembre 2004, ma, per effetto dell’art. 37, D.L. n. 269/2003 cit., sono stati prorogati al 31/12/2005.
Pertanto, l’avviso di accertamento Le è stato notificato nei termini.

Distinti saluti.