PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

27/02/2006

IRPEF da maggior reddito di partecipazione

Quesito

Pregiatissimo Avvocato, pongo alla Sua cortese attenzione il seguente quesito.

Nell'ottobre del 2000, la Guardia di Finanza effettua una verifica integrale nei confronti di una S.A.S., per gli anni 1999 e 2000.

L'8 aprile del 2004 vengono notificati ai tre soci della S.A.S.(1 acc.tario e 2 acc.danti) avvisi di accertamento ai fini Irpef per l'anno 1999 per maggior reddito da partecipazione accertato.

Gli accertamenti, nelle motivazioni contengono solo il riferimento numerico di un avviso di accertamento eseguito nei confronti della S.A.S., accertamento che non risulta mai pervenuto alla S.A.S. e nemmeno ai singoli soci.

Il 28 e 31 gennaio del 2006, ai soci della S.A.S. vengono notificate tre cartelle esattoriali, più una quarta alla S.A.S., contenenti imposte e accessori per accertamenti resisi definitivi per mancata impugnazione.

E' possibile agire ancora nei confronti di tutto questo?

In attesa di una Vostra, ringrazio anticipatamente porgendo i miei saluti.
Prov. Salerno

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

In primis, giova sottolineare che la Corte di Cassazione, con le sentenze che indicherò in seguito, in merito all’accertamento da parte degli Uffici finanziari del reddito di partecipazione dei soci e del reddito della società partecipata, ha, in più occasioni, ribadito che l’emissione di distinti avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci determina la necessaria autonoma impugnazione degli atti impositivi da parte dei diversi soggetti destinatari degli stessi.

Al riguardo, infatti, il Giudice di legittimità ha ben chiarito che il precetto contenuto nell’articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui 'Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’articolo 5 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati', deve essere interpretato come impositivo non di un obbligo, ma di un onere, la cui inosservanza non comporta la invalidità dei distinti atti impositivi adottati nei confronti della società e del socio, ma implica una serie di conseguenze sul piano procedimentale, e più strettamente processuale, compresa la possibilità di instaurazione di autonomi giudizi su iniziativa dei diversi destinatari degli atti.

La Suprema Corte ha, quindi, sottolineato la necessità, per il socio destinatario di un avviso di accertamento, di contestare autonomamente il reddito di partecipazione accertato nei suoi confronti, senza potersi attendere, altrimenti, beneficio alcuno dall’impugnazione proposta dalla sola società avverso il separato avviso di accertamento ad essa notificato (ex plurimis: Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 17936 del 08/09/2005; Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 17935 del 08/09/2005; Corte di Cassazione, sentenza n. 14498 dell’11/10/2002).

Il Giudice di legittimità ha, infatti, escluso che il giudicato formatosi nei confronti della società possa automaticamente far stato nei confronti del socio che a quel giudizio non abbia partecipato (ex plurimis: Corte di Cassazione sentenza n. 11673 del 05/08/2002; Corte di Cassazione sentenza n. 9094 del 21/06/2002; Corte di Cassazione sentenza n. 2899 del 27/02/2002).

Orbene, premesso che, nel caso di specie, i singoli soci avrebbero dovuto (ciò anche alla luce del predetto costante orientamento della giurisprudenza di legittimità) impugnare autonomamente gli avvisi di accertamento loro notificati, allo scopo di impedirne la definitività, nella situazione attuale si rende necessaria l’impugnazione da parte della S.A.S. della cartella di pagamento, entro 60 giorni dalla notifica della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

La norma de qua, infatti, stabilisce espressamente che : '...la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo'.

La S.A.S., quindi, poiché la cartella di pagamento in oggetto è il primo atto (attesa la mancata notifica alla stessa dell’avviso di accertamento, come da Lei indicato nel quesito), con il quale la società è venuta a conoscenza della pretesa avanzata dall’Ufficio nei suoi confronti, potrà contestare la predetta pretesa impositiva in ogni suo aspetto, oltrechè, naturalmente, far valere eventuali vizi propri della cartella impugnata.

I soci, invece, poiché l’iscrizione a ruolo nei loro confronti deriva da accertamenti resisi definitivi per mancata impugnazione, potranno impugnare (sempre nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica) le cartelle di pagamento solo per vizi propri del ruolo e della cartella, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

È, inoltre, opportuno che ciascun socio chieda la riunione dell’instaurando giudizio con quello promosso dalla S.A.S., per evidente connessione oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 546/1992.

Distinti saluti.