PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/03/2006

Modalità di riscossione coattiva dei tributi e dei contributi previdenziali

Quesito

Egregio Avv. Maurizio Villani, avendo delle cartelle esattoriali da pagare, ho chiesto all'INPS la sospensione per 12 mesi ed il dilazionamento per i successivi 48 mesi, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 settembre 1973 n° 602.

L'INPS mi ha risposto dicendomi che il loro regolamento prevede solo il dilazionamento a 60 mesi.

Io non posso iniziare a pagare da subito, per momentanea difficoltà e, nello stesso tempo, vorrei evitare esecuzioni immobiliari che danneggerebbero la mia attività ed i rapporti intrattenuti con le banche.

E' possibile che il regolamento dell'INPS possa prevedere una cosa diversa e contraria all'art. 19 del citato DPR?

E' legittima la risposta dell'INPS e come devo comportarmi?

Aspetto risposta ed invio distinti saluti.
Prov. Salerno

Parere

Egr. Dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Il D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999 (G.U. n. 53 del 05/03/1999) e successive modd. ed intt. ha sostanzialmente riscritto il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 per quanto riguarda le modalità di riscossione coattiva dei tributi e dei contributi previdenziali.

L’art. 17 del sopra citato decreto legislativo, rubricato 'Entrate riscosse mediante ruolo', al primo comma, statuisce che 'la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, si effettua mediante ruolo'.

In ordine alle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 cit. prevede che 'I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore'.

Il ruolo non è altro che l’elenco analitico dei debitori e delle somme dovute.
In esso vengono iscritti i contributi, le sanzioni e gli interessi dovuti per legge.

Essenziale, per la formazione dei ruoli, è il domicilio fiscale del contribuente.

Una volta formati i ruoli, questi sono trasmessi, attraverso flussi telematici, al Consorzio Nazionale tra i Concessionari (C.N.C.), il quale, verificherà le specifiche tecniche dei ruoli stessi e, se risultano conformi ai tracciati approvati dal Ministero delle Finanze con Decreto 11 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/1999, provvederà attraverso la rete telematica al loro invio ai concessionari.

Successivamente, i concessionari provvederanno alla formazione della cartella di pagamento, la quale contiene l’intimazione a pagare, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Come si rileva dalla normativa, la cartella non ha più solo la funzione di avviso di pagamento ma ingloba l’avviso di mora in quanto, come sopra già accennato, contiene l’avvertenza che, in mancanza di versamento entro 60 giorni, si procederà all’esecuzione forzata.

Il pagamento della cartella può avvenire:
- presso gli sportelli del concessionario, in caso di pagamento integrale o parziale delle somme iscritte a ruolo;
- presso gli uffici postale o banche per il pagamento integrale, utilizzando apposito bollettino di c/c postale predisposto dal concessionario.

Nei casi di:
- pagamento integrale ma tardivo delle somme;
- pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 46/99,
il versamento dovrà, invece, essere effettuato presso gli uffici postali, utilizzando apposito bollettino di c/c postale.

Infatti, in quest’ultimo caso, il contribuente che non è nelle condizioni economiche di pagare entro i termini (60 giorni dalla notifica) la somma indicata nella cartella, può chiedere una rateazione del debito all’Ufficio dell’Ente impositore (non al concessionario).

Circa le modalità di dilazione ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento al regolamento di ciascun Ente Impositore (Erario, Inps, Inail, Comune, ecc.).

Il tutto trova riscontro normativo nell’art. 26 del D.Lgs. n. 46/99 cit., rubricato 'Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi', il quale, al primo comma, statuisce: 'Per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie la rateazione delle somme iscritte a ruolo è concessa in conformità delle singole disposizioni che le regolano; in ogni caso, la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva'.

Ne consegue che, nel caso de quo, trattandosi di contributi previdenziali, quindi di entrate diverse dalle imposte sui redditi, si applica la sopra citata norma, la quale, in effetti, deroga alla disposizione di cui all’art. 19 del d.p.r. n. 602 del 29/09/1973, che consente 'la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili'.

A titolo puramente informativo, Le faccio, altresì, presente che l’istanza di rateazione in carta da bollo, con allegata la copia della cartella, deve essere presentata all’Ufficio dell’Ente Impositore, per legge, a pena di inammissibilità, in quanto la competenza a concedere la rateazione è di pertinenza esclusiva dell’Istituto, prima che siano iniziati gli atti esecutivi da parte del concessionario.

Per atti esecutivi si intendono il pignoramento immobiliare presso l’abitazione o i locali dove il contribuente esercita l’attività, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi di stipendio, pensione e fitti.

Distinti saluti.