PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/03/2006

Limiti alla tenuta della contabilità semplificata

Quesito

Vorrei delucidazioni in merito ai limiti imposti dalla normativa per la tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria, in quanto, ho da poco acquisito un nuovo cliente la cui attività esercitata è: l'installazione e la manutenzione di impianti idrici.

La stessa ditta nel corso dell'anno 2004 ha fatturato circa euro 314.000,00 a fronte di costi per fornitura di materiale di euro 274.000,00 circa, (i costi sono tutti giustificati da fatture inerenti i vari lavori ed applicazioni).

Verificato che la normativa prevede il limite delle vecchie Lire 600.000.000 che si applica alle imprese di servizi ed il limite di Lit. 1.000.000.000 a tutte le altre; ed altresì nelle varie casistiche è specificato che nel caso un'impresa volga entrambe le attività di servizio e, commercio (nel ns. caso si tratta di fornitura di materiale), il limite è fissato ad lit. 1.000.000.000.

Vorrei essere certo che anche per l'anno 2005 è possibile tenere la contabilità con il metodo semplificato, e quindi senza ricorrere alla tenuta delle scritture obbligatorie: libro giornale etc.

Ringraziando per la collaborazione che verrà resa, porgo i miei più Cordiali Saluti.
Prov. Messina

Parere

Egr. Dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

All’atto della richiesta del numero di Partita IVA, il contribuente, che inizia una nuova attività, non ha l’obbligo di indicare anche l’opzione per il regime contabile prescelto, in quanto la validità dell’opzione è basata sul comportamento concludente del contribuente.
Tuttavia, le opzioni devono essere comunicate nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata; qualora il soggetto non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA deve comunicare il regime contabile nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico), allegandovi il quadro per le comunicazioni delle opzioni e revoche contenute nella modulistica della dichiarazione IVA annuale.

I regimi contabili, attualmente adottabili dai contribuenti, sono i seguenti:
- ordinario;
- semplificato;
- supersemplificato;
- forfetario per contribuenti 'minimi';
- sostitutivo attività marginali;
- sostitutivo nuove iniziative produttive.

Possono applicare il regime della contabilità semplificata, a prescindere dall’attività svolta, le imprese individuali esercitate anche sotto forma di imprese familiari e quelle collettive esercitate sotto forma di società di persone ed assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso, e relativamente a dette attività, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti di cui all’art. 18 del d.p.r. n. 600 del 29/09/1973, così sostituito dall’art. 1, D.P.R. n. 222 del 12/04/2001 (G.U. n. 135 del 13/06/2001):
- euro 309.874,14 per le imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;
- euro 516.456,90 per le imprese esercenti prestazioni diverse da quelle di prestazioni di servizi.

Nel caso di svolgimento contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, il limite dei ricavi, per essere considerate imprese 'minori', varia a seconda che l’imprenditore tenga una contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività.

Nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi. In tal caso, il limite da prendere in considerazione è sempre di euro 516.456,90.

Nel caso, invece, di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l’ammontare dei ricavi relativo all’effettiva attività prevalente, individuati con riferimento a quella che ha conseguito il maggior ammontare dei ricavi. In altri termini, se prevalente è l’attività di prestazione di servizi, il limite è di euro 309.874,14, altrimenti euro 516.456,90.

Le imprese minori non sono obbligate a redigere bilancio, ma devono tenere le seguenti scritture contabili:
- registri IVA integrati con le operazioni non soggette ad IVA, ma rilevanti per la determinazione del reddito;
- registro beni ammortizzabili (non obbligatorio se le annotazioni avvengono sul registro acquisti);
- scritture contabili per i sostituti d’imposta relative ai dipendenti (libro paga e libro matricola);
- registri previsti da leggi speciali.

Sono, pertanto, esonerate dalla tenuta di altre scritture, quali il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie degli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee, le scritture ausiliarie di magazzino.

Se le imprese minori effettuano solamente operazioni non soggette ad IVA, devono tenere un apposito registro dove annotare l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà del mese.

L’ammontare dei ricavi va ragguagliato all’anno, in relazione ai mesi di esercizio dell’attività nell’esercizio precedente, oppure ragguagliando quelli presunti dichiarati in sede di apertura della partita IVA, ai mesi di apertura nell’anno.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora i suddetti limiti non vengano superati (comma 5, art. 18 cit.).

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario.
L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente.
Se nell’anno precedente sono stati superati i limiti, l’impresa deve adottare la contabilità ordinaria.

Ugualmente, deve essere riadattata la contabilità semplificata a partire dall’esercizio successivo a quello in cui i ricavi non hanno superato i limiti previsti.

Per le imprese minori in contabilità semplificata, il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra i ricavi ed i costi dell’esercizio, rettificata con componenti positivi o negativi distintamente indicati dalla legge.

Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si determina compilando l’apposito quadro annesso al modello di dichiarazione dei redditi.
Se l’impresa opta per il regime contabile ordinario, anche il reddito è determinato con le modalità ordinarie (cfr. D.P.R. n. 442/97 e Circolare n. 209/E del 27/08/1998).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso sottoposto alla mia attenzione, ai fini del limite alla tenuta della contabilità semplificata, occorre fare riferimento, esclusivamente, al tipo di contabilità scelta, a seconda che l’imprenditore opti per la contabilità unica o per la contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività, come sopra chiarito.

Distinti saluti.