PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/03/2006

Pagamento 2° acconto novembre – responsabilità del professionista

Quesito

Il 1° Gennaio 2002 ho iniziato a gestire una Snc.

Le dichiarazioni fiscali del 2002 per il 2001 sono state compilate e inviate dal precedente commercialista.
Il quale, però, non ha provveduto ad elaborare l'F24 per il pagamento del II acconto IRAP e IRPEF da versare entro il 30/11/02.

Il cliente (che peraltro non è più tale, in quanto ha nuovamente cambiato professionista) ha ricevuto un avviso bonario che contestava proprio l'omesso versamento dell'acconto.

Il cliente ci ha fatto scrivere dal suo legale, per ottenere da noi il pagamento delle sanzioni riferite alla comunicazione di irregolarità.

Ora vorrei sapere:
a chi spettava l'elaborazione del II acconto IRAP e IRPEF da pagarsi a novembre 2002?
A me o al precedente commercialista?

Confido in una pronta risposta, in quanto l'avvocato ci ha 'intimato' di rispondere entro 10 gg. dal ricevimento della sua raccomandata (20/03/06), altrimenti avrebbe dovuto procedere per vie legali.

Ringrazio anticipatamente.
Prov. Milano

Parere

Egr. Dottore, in ordine al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Il carattere principale dell’obbligazione del professionista consiste nel porre in essere un’attività strumentale al perseguimento dell’interesse del proprio assistito.
Nel caso de quo, si tratta di un’obbligazione di mezzi, da distinguere dalle obbligazioni di risultato.
Infatti, la differenza sostanziale tra le due tipologie di obbligazioni de quibus va inquadrata nel fatto che quando si chiede ad un professionista di prestare le proprie capacità professionali per la tutela di un interesse, non si può pretendere, a differenza di quanto accade nelle obbligazioni di risultato, che questi raggiunga il risultato e, quindi, soddisfi le speranze del cliente, ma si potrà solo pretendere che egli adotti quella diligenza che la fattispecie richiede, usando tutto il suo bagaglio di esperienze e cognizioni, onde tentare di risolvere al meglio il problema.

In altri termini, l’opera prestata dal professionista, essendo relativa solo a prestazioni intellettuali attraverso il mezzo del sapere, non può essere mirata al raggiungimento di uno scopo come risultato, ma solo al tentativo di raggiungerlo, essendo questo in ogni caso influenzato da elementi esterni molte volte imponderabili.

L’inadempimento del professionista deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata.
Pertanto, la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l’espresso disposto dell’art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.

La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

L’art. 1176 c.c. si pone, altresì, come parametro per individuare la colpa professionale, la quale è racchiusa in un confronto fra il comportamento correttamente posto in essere dal professionista ed il modello astratto del 'buon professionista' che identifica la condotta normalmente idonea a raggiungere il risultato sperato dal cliente.

Più precisamente, il libero professionista risponde, di regola, verso il cliente, oltre che per dolo, per colpa anche lieve; responsabilità in cui il professionista può incorrere per la cura e la soluzione di casi ordinari, cioè casi per la cui soluzione sono sufficienti una preparazione professionale media ed un’attenzione media nell’esercizio della professione (Corte Cass. n. 7618 del 14/08/1997).

Gli elementi che concretizzano la responsabilità civile del professionista sono costituiti da:
a) diligenza, perizia e prudenza;
b) colpa professionale;
c) errore professionale, quando non costituisce un esimente.

Di particolare interesse risulta essere la responsabilità professionale del consulente tributario, il quale, alla luce della riforma del diritto punitivo tributario di cui al D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, rientra tra i diretti destinatari delle sanzioni amministrative in conseguenza della commissione delle violazioni contemplate dal D. Lgs. n. 471/97.

Con il varo del D. Lgs. n. 472/97 cit. è stata evidenziata la diretta responsabilità dell’illecito del commercialista, consulente del lavoro, ecc., incaricato di svolgere la propria attività per conto del contribuente, stravolgendo così la regola che riteneva il contribuente come unico responsabile per gli adempimenti fiscali relativi al proprio patrimonio.

Ai sensi dell’art. 2, n. 2, del D. Lgs. n. 472/97 cit., le sanzioni amministrative sono riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione e, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi o ha omesso di compiere determinati atti, specificamente richiesti dalla legge, come nel caso di specie da Lei sottoposto.

Alla luce di quanto sopra esposto, secondo me, all’elaborazione del modello F24 relativo al II acconto, doveva provvedere il consulente che ha curato la contabilità nel corso del 2002, in quanto tale adempimento rientra a tutti gli effetti nell’ambito del dovere di diligenza, che il professionista deve impiegare nell’ambito della sua attività.

Distinti saluti.