PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/04/2006

Rimborso IVA - Fermo amministrativo somme

Quesito

Egregio dott. Villani, innanzitutto complimenti per il sito, vi scrivo per metterla al corrente del mio problema.

Sono amministratore di una cooperativa; il 2/2/06 ho chiesto un rimborso IVA di 250.000, dopo una serie di documenti richiesti e regolarmente pervenuti, il 20/3/06 l'Agenzia dell'Entrate mandava due ispettori, con regolare autorizzazione, presso la sede della società per l'esame di alcuni documenti e chiarimenti su di una fattura di locazione per l'immobile dove opera la cooperativa, la cui proprietà è di una società della mia famiglia.

La fattura era per la locazione di sette anni per un ammontare di 350.000 + IVA.

Da qui dopo altri incontri tra il mio commercialista e gli ispettori, il 5/4/06 mi notificano un processo verbale dove mi contestano l'operazione della locazione e relativa fattura con IVA di 70.000.

Il 12/4/06 viene recapitata una raccomandata dove l'Agenzia dell'Entrate comunica testualmente:
'il direttore dell'ufficio, ai sensi dell'art.38bis del dpr 633 del 26/10/72, comunica che a suo carico è stato redatto processo verbale di contestazione del 5/4/06 da cui scaturisce allo stato attuale un credito erariale di 287.746 superiore al rimborso richiesto per l'anno 2005.(circ.n°19 del 11/8/93) e che pertanto dispone la sospensione del rimborso richiesto in attesa della definizione delle pendenze in corso o della idonea garanzia senza limiti temporali per l'ammontare dei contesti stessi fino all'ammontare massimo del rimborso.'

Alla luce di quanto esposto può l'Agenzia dell'Entrate sospendere il rimborso?
(C'è anche da dire che non è ancora pervenuto il verbale di accertamento.)

Data la lentezza dei ricorsi, posso rinunciare al rimborso IVA?

Grazie per l'eventuale risposta.
Prov. Taranto

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’art. 69, comma 6, del R.D. 18/11/1923, n. 2440 dispone testualmente: 'qualora un’Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo'.
La suddetta norma, pertanto, consente ad un’Amministrazione dello Stato di sospendere temporaneamente il pagamento in favore del proprio creditore, in attesa di provvedimento definitivo, quando la stessa debitrice od altra Amministrazione a loro volta abbiano, a qualsiasi titolo, una contrapposta 'ragione di credito'.

La sospensione del pagamento prevista dalla norma, comunemente denominata 'fermo amministrativo di somme' (da non confondere con il fermo amministrativo dei beni mobili registrati - c.d. ganasce fiscali - cui si accennerà più avanti), riguarda somme dovute e, dunque, si traduce nell’eccezionale possibilità dell’obbligata di differire il soddisfacimento del credito liquido ed esigibile, in via provvisoria e per esigenze cautelari, fino a che la coesistenza di reciproche poste di dare e di avere non approdi all’estinzione (in tutto od in parte) del suo debito per effetto di compensazione.

Detta facoltà, in quanto attribuita alla Pubblica Amministrazione per la tutela di interessi della collettività ed in base ad una valutazione di predominanza di esigenze erariali sul diritto soggettivo del creditore, presenta i connotati del potere autoritativo, con affievolimento di tale diritto (sia pure in via temporanea) nella componente riguardante la reclamabilità della prestazione del debitore alla prevista scadenza (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 07/02/2002, n. 1733).
Si tratta, quindi, di una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della P.A., rivolto a sospendere, in presenza di una 'ragione di credito' della P.A. stessa, eventuali pagamenti dovuti, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile (anzi, proprio perché attualmente non certo, non liquido od esigibile, potendosi, altrimenti, provvedere direttamente alla compensazione), che la P.A. abbia ovvero pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Corte Costituzionale, sent. 19/04/1972, n. 67; nello stesso senso, Corte di Cassazione, Sez. Trib., sent. 05/03/2004, n. 4567).

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 19 dell’11/08/1993, ha precisato che la presenza di carichi pendenti (accertamenti, rettifiche, irrogazioni di sanzioni, processi verbali notificati ed ogni altra pendenza risultante dalle informazioni dell'Anagrafe Tributaria o da altri elementi esistenti in ufficio) fa si che le richieste di rimborso non siano immediatamente liquidabili; in tal caso, l'ufficio, prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi, dovrà:
- effettuare dei controlli, con richiesta di documentazione (questionari ed eventualmente avvisi di convocazione) nonché sottoponendo a verifica il contribuente mediante accesso diretto;
- provvedere a comunicare al contribuente l’esito dei controlli ed eventualmente la sospensione temporanea del rimborso;
- invitare il contribuente a definire le pendenze o, in alternativa, a garantirle, a tempo indeterminato, con apposita fideiussione o equivalente garanzia (bancaria od assicurativa).

In ordine al fermo amministrativo, inoltre, il Ministero delle Finanze, nella stessa Circolare n. 19/1993 cit., ha osservato che, secondo quanto precisato dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 57046 del 30 novembre 1987, esso si realizza non solo quando il credito tutelato cautelarmente appartiene ad una Amministrazione dello Stato diversa da quella che si accinge a pagare delle somme all'avente diritto (debitore della prima Amministrazione), ma, sostanzialmente, anche quando il debito ed il credito facciano capo alla stessa Amministrazione.

Premesso quanto sopra, Lei ha la possibilità di impugnare, dinanzi al giudice tributario, il provvedimento di fermo amministrativo, notificatoLe in data 12/04/2006, qualora ritenga non sussistente il potere dell’Amministrazione finanziaria di adottare tale misura cautelare.

Proprio recentemente, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7023 del 28 marzo 2006, ribadendo quanto già precedentemente espresso dalle stesse Sezioni Unite nella succitata sentenza n. 1733/2002 ed eliminando definitivamente ogni dubbio sulla questione, ha affermato che rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie verificare la sussistenza del potere dell’Amministrazione finanziaria di adottare la misura cautelare del 'fermo amministrativo di somme'.

Questa pronuncia, tuttavia, non deve trarre in inganno sull’apparente contrasto con l’altrettanto recente ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 2053 del 31/01/2006, con cui sono stati sciolti i dubbi sulla giurisdizione (del giudice ordinario) in materia di fermo dei beni mobili registrati (c.d. ganasce fiscali).
Si tratta, infatti, di uno strumento completamente diverso che viene qualificato come atto funzionale all’esecuzione forzata ed alla realizzazione del credito.
Il provvedimento relativo appartiene alla cognizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, in quanto si tratta di provvedimento estraneo al merito della pretesa erariale.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di rinunciare al rimborso IVA richiesto, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 11 del 04/02/1988 consentiva ai contribuenti, qualora il rimborso non fosse stato eseguito nel corso dell'anno di presentazione della dichiarazione, di poter revocare la richiesta di rimborso nella dichiarazione medesima, dandone comunicazione all'ufficio. Successivamente la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 09/02/1994 considerò preclusa tale facoltà, per effetto della introduzione del conto fiscale.

Tuttavia, la Circolare n. 146/E del 10/06/1998 (riferita all'anno 1997 ma ripresa da una nota datata 14 giugno 2000 della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, che ha generalizzato il caso) consente di revocare la richiesta di rimborso avanzata con il Modello VR al concessionario della riscossione, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e, ovviamente, purché il credito non sia stato rimborsato.

In ordine al comportamento da seguire, secondo la Direzione Regionale delle Entrate di Milano, la revoca va inoltrata, in carta libera, sia al concessionario che all'ufficio, allegando una copia del modello VR con il quale era stata avanzata la richiesta di rimborso.

Distinti saluti.