PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/04/2006

Rimborsi IRAP – a cura dell'Avv. Maria Suppa

Quesito

Ho inoltrato alcune istanze di rimborso I.R.A.P. (in quanto doppione IVA) nel novembre 2004, alle quali non ho ottenuto risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se propongo ricorso oggi ho possibilità di vincerlo?

Più precisamente, entro il termine del 17 marzo 2005 indicato dall'Avv. generale della Corte Europea era necessario aver presentato già il ricorso oppure la sola presentazione dell'istanza di rimborso entro quella data è sufficiente?

Parere

In merito al quesito proposto, Le preciso quanto segue.

L’avvocato generale Christine Stix-Hckl, nelle conclusioni depositate il 14/03/2006, ha proposto che gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia si producano a favore di:
'…chiunque abbia agito in giudizio o abbia promosso un equivalente ricorso amministrativo anteriormente al 17 marzo 2005, data in cui sono state presentate le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella presente causa…'.

Secondo le conclusioni formulate dall’avvocato generale, quindi, il diritto al rimborso dell’Irap indebitamente versata spetta a tutti coloro che, alla predetta data del 17/03/2005, hanno proposto ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente, non essendo, quindi, sufficiente la sola presentazione dell’istanza di rimborso.

A parere dell’avvocato generale, infatti, è proprio da questa data che sarebbe emersa una concreta probabilità che la Corte pronunciasse una sentenza da cui risultasse l’incompatibilità dell’Irap con il diritto comunitario.

Pertanto, quindi, la predetta data del 17 marzo 2005 sembra la più idonea per operare una distinzione tra le azioni avviate tempestivamente e quelle di carattere potenzialmente speculativo, promosse quando si poteva presupporre un’alta probabilità di successo.

Nonostante le conclusioni rassegnate dall’avvocato generale, appare opportuno, ad avviso di chi scrive, presentare comunque i ricorsi giurisdizionali.

La Corte di Giustizia, infatti, potrebbe non fare proprie le conclusioni formulate dall’avvocato generale e decidere, quindi, ragionevolmente, di prendere in considerazione, quale limite temporale per il diritto al rimborso dell’Irap indebitamente versata, la data di pubblicazione della sentenza; le conclusioni dell’avvocato generale, infatti, non sono vincolanti.

A ciò si aggiunga la considerazione che il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato è un diritto costituzionale del cittadino che trova pieno conforto nell’articolo 2 della Costituzione e il cui perimetro di garanzia e tutela è il diritto alla piena reintegrazione patrimoniale. In questa cornice operano i principi di tutela dell’affidamento e della buona fede a favore del contribuente, l’imparzialità e la trasparenza dello Stato fiscale.

Sul piano giuridico, quindi, il diritto di restituzione è un diritto costituzionale che deve essere sempre garantito nella sua pienezza dalle leggi dello Stato.

Ciò implica, che se l’Irap sarà dichiarata illegittima, lo Stato dovrà restituire le somme incassate a tale titolo e indipendentemente da quanto potrà stabilire la Corte di Giustizia circa l’efficacia nel tempo della propria sentenza.
L’unico limite temporale potrà essere il rispetto delle norme nazionali in tema di procedimento di rimborso e sul procedimento giurisdizionale dettate a tutela del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Avv. Maria Suppa