PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

18/05/2006

Rivalutazioni dei beni aziendali

Quesito

Vorremmo sapere se un'impresa ha l'obbligo di rivalutare i beni aziendali in base alle disposizioni della legge 342/2000 oppure una facoltà.

Con l'occasione porgiamo i piu' distinti saluti.
Prov. Firenze

Parere

Egr.Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

La disciplina relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa è contenuta nella sezione II del capo I (articoli da 10 a 16) della Legge del 21 novembre 2000, n. 342, recante 'Misure in materia fiscale'.

L’articolo 10 della predetta legge, infatti, stabilisce espressamente che:
'i soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002'.

Gli articoli da 10 a 16 della predetta legge, quindi, disciplinano la rivalutazione facoltativa e mai obbligatoria dei beni materiali ed immateriali appartenenti alle imprese e costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Ai sensi della predetta normativa, quindi, la rivalutazione dei beni si effettua attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

I beni oggetto di rivalutazione sono quelli (beni mobili, beni immobili e partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

Sono esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (cosiddetti 'beni merce').

Possono avvalersi della disposizione in esame le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione.

Inoltre, a puro titolo informativo, Le rammento che:
l’articolo 1, commi 469-476 della Legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) riguarda, specificatamente, la rivalutazione dei beni delle imprese e delle partecipazioni, sia materiali che immateriali.

La rivalutazione deve risultare nel bilancio dell’esercizio successivo il cui termine di approvazione scade successivamente al 1 gennaio 2006.

Il maggior valore attribuito con la rivalutazione è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita.

Ciò implica che per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori decorrerà dall’esercizio 2008.

Sul maggior valore iscritto in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento, relativamente ai beni ammortizzabili, e del 6 per cento, relativamente ai beni non ammortizzabili.

L’imposta dovrà essere versata, in una unica soluzione, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel corso del quale la rivalutazione è stata eseguita.

In sostanza, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il 20 giugno 2006.

In proposito, si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva stabilita dalla norma in esame è inferiore a quella fissata dall’articolo 12 della Legge n. 342/2000 cit., che era pari, rispettivamente, al 19 per cento per i beni ammortizzabili.

Distinti saluti.