PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/06/2006

Cartella di pagamento emessa da ufficio non competente

Quesito

In data 06/05/2002 abbiamo ricevuto una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi per aver omesso di versare una imposta IVA pari a Lire 37.862.000 e per non averci riconosciuto un credito pari a Lire 38.103.000 + interessi e sanzione per Euro 9131,73.

In data 11/09/2003 ci è stata notificata una cartella di pagamento, emessa dal Concessionario di Teramo, per un totale di Euro 57.742,58 relativa ad una iscrizione a ruolo effettuata dall’Ufficio delle Entrate di San Benedetto del Tronto (AP) e non dall’Ufficio delle Entrate di Giulianova (TE), che è territorialmente competente.

In data 20/06/2005 ci è pervenuto un Preavviso di dichiarazione di fallimento, spedito a mezzo racc. A.R. dal suddetto Concessionario.

In data 13/07/2005 abbiamo spedito a mezzo racc. A.R., all’Agenzia delle Entrate di Giulianova, all’Agenzia delle Entrate di San Benedetto del Tronto e al Concessionario che ha emesso la cartella di pagamento, una domanda di sgravio di cartella di pagamento in quanto relativa ad una iscrizione a ruolo effettuata da un ufficio non competente.

In data 11/03/06 ci è pervenuta comunicazione di Iscrizione di Ipoteca Immobiliare, spedita a mezzo racc. A.R., dal concessionario di Teramo, per un importo di Euro 146.109,08.

Premesso quanto sopra e considerato che ambedue gli Uffici delle Entrate non ci hanno degnato di alcun riscontro alla suddetta istanza di sgravio, chiediamo:
che cosa si possa tentare per non pagare e/o per versare solo l’Imposta effettivamente dovuta?

Prov. Teramo

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore iscritto a ruolo.
Questa facoltà è prevista dall'art. 77, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1º luglio 1999.
L’art. 77 cit. dispone che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella, il ruolo è titolo per iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito da recuperare.
Il presupposto per iscrivere ipoteca è, pertanto, la mora del debitore, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

2) Tuttavia, l’art. 50 D.P.R. n. 602/73 cit. stabilisce che, se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; avviso che, redatto in conformità all’apposito modello approvato con decreto ministeriale, perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data della notifica.

3) Per l'eventuale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, di competenza esclusiva del giudice ordinario dell'esecuzione e non delle Commissioni Tributarie, bisogna fare riferimento agli artt. 57, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. n. 602/1973.
Una preclusione assoluta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie è operata, infatti, dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92, ai sensi del quale restano escluse dalla giurisdizione tributaria tutte le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, la cartella di pagamento notificata in data 11/09/2003, se non tempestivamente impugnata nel termine di 60 giorni, oltre la sospensione feriale dei termini, dalla notifica, è divenuta definitiva, attribuendo al concessionario il diritto di iscrivere ipoteca. L’incompetenza territoriale dell’Ufficio che ha iscritto a ruolo doveva essere rilevata ed eccepita in sede di ricorso avverso la cartella di pagamento che conteneva il ruolo stesso, salvo che non si dimostri l’irregolarità della notifica della cartella.
Infatti, se il concessionario è incorso in errori od omissioni in sede di notificazione, il termine iniziale per il computo dei sessanta giorni non esiste, e, di conseguenza, non sussiste mora del debitore e non poteva procedersi ad iscrizione di ipoteca.
In tal caso, si potrà ricorrere, dinanzi al giudice ordinario, avverso l’iscrizione ipotecaria facendo valere l’illegittimità della stessa, perché fatta in assenza di una cartella regolarmente notificata.
Nella stessa sede potrà essere eccepita, eventualmente, l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, in caso di mancato rispetto della specifica procedura prevista dall’art. 50 D.P.R. n. 602/73.

Inoltre, ad avviso di chi scrive, il comportamento adottato dall’Agenzia delle Entrate è del tutto illegittimo dal momento che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere al recupero del credito IVA, a dire dell’Ufficio non spettante, con autonomo avviso di accertamento, motivato in ordine alle ragioni del disconoscimento del credito de quo.

Al riguardo, giova sottolineare che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che non è più sufficiente l’esercizio dell’accertamento formale della dichiarazione, che si conclude con l’adozione di un avviso di liquidazione o, dopo l’iscrizione a ruolo, con l’emissione di una cartella di pagamento, quando non si tratti più soltanto di applicare il principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua denuncia, ma è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale, che si conclude con l’adozione di un avviso di accertamento, quando sia intervenuto un qualche fattore di variazione di un elemento strutturale del rapporto giuridico tributario che non sia imputabile per correzione al contribuente dichiarante.
Con il provvedimento di liquidazione, infatti, l’ufficio, ferma restando l’incontestata qualità del contenuto del tributo, cioè la specie d’imposta denunciata, varia soltanto la quantità del contenuto del tributo a seguito della sola correzione di errori materiali o di calcolo compiuti dallo stesso contribuente e che il contribuente stesso correggerebbe in quanto vi sia costretto dalla natura delle cose e dalla logica che la governa (da ultimo, Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 03/05/2005, n. 9134).

Nel caso da Lei prospettato, pertanto, sarebbe stato necessario un atto di accertamento esplicitamente motivato, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito dall’Amministrazione ed a metterlo, quindi, in condizioni di potersi adeguatamente difendere (Corte di Cassazione, sentenze 08/07/1996, n. 6193; 30/03/1998, n. 3319; 17/11/2000, n. 14891).

Tuttavia, Le ribadisco che se la notifica della cartella di pagamento è avvenuta ed è avvenuta regolarmente, in mancanza di impugnazione della stessa il concessionario aveva titolo per procedere ad iscrizione di ipoteca, malgrado la presentazione della domanda di sgravio (la quale non sospende l'espropriazione forzata).
Di conseguenza, le eccezioni di diritto e di merito non potranno essere più riproposte in sede di opposizione all’iscrizione di ipoteca.

Distinti saluti.