PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

26/07/2006

L. n° 289/2002 ex art. 12, omesso versamento seconda rata

Quesito

Egr. Avv. Villani, come già comunicato per telefono sono a chiederLe il parere per l'argomento descritto.

In seguito alla L. n° 289 del 2002 art. 9 bis per i ritardati ed omessi versamenti, io e mia moglie abbiamo fatto predisporre dal commercialista due pratiche di condono, ed in data 16/05/03 abbiamo pagato ciascuno la somma di euro 3.000,00 con modello F 24 come anticipo secondo le disposizioni di legge.

Essendo stati successivamente prorogati i termini di detta legge, è stato ritenuto più conveniente per noi far riferimento all'art. 12 che prevedeva la rottamazione delle cartelle esattoriali (prima con l'art. 9 bis, poi con il 12 intendevamo comunque sanare il medesimo debito verso lo Stato).

Quindi al condono ai sensi dell'art. 9 bis non veniva più dato seguito e gli importi versati non venivano recuperati.

In data 16/04/04 pertanto pagavamo direttamente all'esattoria le somme in seguito ai conteggi predisposti dal commercialista ritenendo in questo modo di aver estinto del tutto il debito.

In data 23/05/06 veniva notificata a mia moglie con un'unica cartella in solido, dall'esattoria, la richiesta di pagamento di tutto il debito iniziale (100% dei ruoli maggiorati di sanzioni e more), con iscrizione ipotecaria sulle nostre proprietà immobiliari.

Il concessionario ha preso tale iniziativa perchè chiaramente il condono ai sensi dell'art. 9 bis non era stato portato a termine (volutamente), ma della rottamazione ai sensi dell'art. 12 non era stato pagato tutto il debito come pensavamo, ma solo l'80%.

Il concessionario non ci ha mai notificato che era rimasto in sospeso il 20%.

A questo punto con un condono 9 bis iniziato ma non concluso, una rottamazione di cui è stato pagato l'80% ma non il restante 20% che cosa è possibile fare?

Avendo pagato nei termini l'80% (art. 12) degli importi, è ormai decaduta la rottamazione e non è possibile recuperare la pratica?
E' perso ogni diritto?

Eventualmente è possibile utilizzare nella rottamazione a completamento del 20% residuo le somme versate anticipatamente per il condono 9 bis?

Qualora ci sia un appiglio pensiamo di agire così:
- pagare il residuo 20% della rottamazione con modello F 35;
- spedire la ricevuta del versamento di cui sopra all'esattoria chiedendo la liberatoria di tutta la pratica e la definizione degli interessi per ritardato pagamento.

Cosa ne pensa?

Distinti saluti.
Prov. Firenze

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Tra le varie forme di condoni fiscali proposti dalla legge n. 289 del 27/12/2002, uno riguardava la possibilità di sanare i vecchi ruoli erariali, versando solo un quarto del debito (art. 12).

Con la definizione dei carichi di ruolo pregressi era, infatti, possibile estinguere i debiti iscritti a ruolo effettuando il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive eventualmente effettuate da quest’ultimo, senza dover corrispondere gli interessi di mora.

Il pagamento (del 25%) doveva essere effettuato, per un importo almeno pari all'80%, entro il 16 aprile 2003 e, per il residuo, entro il 16 aprile 2004.

Con D.L. 24/06/2003, n. 143, convertito dalla legge 01/08/2003, n. 212, è stato fissato al 16 aprile 2004 il termine per il primo versamento a beneficio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (il 25 giugno 2003), ancora non avessero effettuato versamenti utili ai fini della definizione in esame.
Con il medesimo decreto legge è stata estesa la definizione anche ai ruoli affidati ai concessionari dall’01 gennaio al 30 giugno 2001.

Infine, con D.M 08/04/2004, 'relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 (25 giugno 2003) ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12', è stato fissato al 18 aprile 2005 il termine utile per il versamento a saldo.

In sintesi, i soggetti che avevano aderito alla definizione dopo il 25 giugno 2003 erano tenuti ad effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 ed il versamento del residuo entro il 18 aprile 2005.

Di contro, i contribuenti che avevano già aderito alla definizione prima della suddetta data, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2003 ed il versamento del residuo entro il 16 aprile 2004, con conseguente decadenza dai benefici della definizione in caso di ritardato od omesso versamento alla suddetta scadenza.

È questa l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione 125/E del 12 agosto 2005.
La risposta dell’Agenzia rischia, però, di creare un distruttivo contenzioso tra uffici locali delle Entrate e contribuenti, tenuto conto della evidente disparità di trattamento che punisce stranamente i contribuenti che hanno pagato prima.

Molti problemi relativi al condono previsto dalla Finanziaria 2003 sono stati causati proprio dalle continue e disordinate proroghe, che in tutto sono state cinque, per un totale di tredici mesi, tenuto conto che dalla prima scadenza per il primo o unico pagamento del 16 marzo 2003 si è passati al 16 aprile 2004.

Per l’Agenzia, la sanatoria non è perciò valida ed i contribuenti devono pagare l’intero importo iscritto nelle cartelle di pagamento.
È strano il fatto che ad essere puniti sono i contribuenti che avevano pagato la prima rata del forfait del 25% entro il 25 giugno 2003.
Nessun problema, invece, per quelli che, non avendo pagato nulla al 25 giugno 2003, pagavano la prima rata entro il 16 aprile 2004.
Solo per questi contribuenti era possibile pagare il residuo entro il 18 aprile 2005.

La stessa Agenzia prosegue affermando che 'in relazione al versamento tardivo, fatta salva la ricorrenza di eccezionali circostanze valutabili caso per caso' difficilmente può 'trovare applicazione il principio dell’errore scusabile che, come chiarito con la Circolare n. 17 del 21 marzo 2003, è normalmente invocabile nei casi di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo, vale a dire in presenza di condizioni che di norma non appaiono riscontrabili nei casi di specie'.

In conseguenza delle interpretazioni fornite dall’Agenzia, i contribuenti che, dopo avere pagato l’80% delle somme dovute entro il 25 giugno 2003, hanno 'dimenticato' di pagare il residuo entro il 16 aprile 2004, sono in grave difficoltà, anche perché l’Agenzia non considera nemmeno il pagamento tardivo del residuo.
Di conseguenza, sarà invalidato il condono ed il concessionario può pretendere il pagamento dell’intero importo iscritto a ruolo.
Il pagamento del residuo effettuato dopo il 16 aprile 2004 viene considerato, al pari dell’80% versato entro il 25 giugno 2003, solo un acconto dell’intero debito iscritto a ruolo.

È un’assurdità, secondo me, per la ragione che il termine per pagare il residuo è rimasto fermo per una dimenticanza del legislatore.
Considerato che i contribuenti che non hanno eseguito, al 25 giugno 2003, alcun versamento, dopo avere versato almeno l’80% del dovuto entro il 16 aprile 2004, hanno potuto pagare il residuo entro il 18 aprile 2005, maggiorato degli interessi legali, la stessa regola dovrebbe valere per chi ha eseguito il versamento dell’80% entro il 25 giugno 2003.

In ogni caso, il tardivo od omesso versamento del 20% non invalida, secondo me, il condono, in quanto manca nella normativa in questione (art. 12, comma 2, cit.) una tassativa previsione di decadenza e, quindi, il condono deve a tutti gli effetti ritenersi valido, insieme ai versamenti effettuati, seppur tardivi.

Si tratta, infatti, di chiarire qual è il momento di perfezionamento della definizione dei carichi di ruolo pregressi, prevista dall’art. 12 cit..

L’Agenzia delle Entrate, con la succitata Circolare n. 125/E/2005, conferma in toto quanto già espresso nella Circolare 12/05/2003, n. 28/E, ribadendo, testualmente, che 'il contribuente che alle scadenze di legge versa solo in parte gli importi dovuti - a fortiori qualora non li versi affatto - decade dal beneficio in esame per mancato perfezionamento della definizione, che avviene solamente quando siano versate integralmente le somme dovute e sia rispettata la scadenza prevista dalla legge', perché, 'diversamente dalle altre ipotesi definitorie di cui alla legge n. 289/2002 in esame, infatti, manca nell’art. 12 una disposizione che, a fronte del mancato pagamento nei termini indicati, faccia salvi gli effetti della sanatoria'.

Tuttavia, soltanto gli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 prevedono che gli omessi versamenti delle eccedenze dilazionate entro le date prestabilite non determinano l’inefficacia della definizione, mentre l’art. 9-bis, come l’art. 12, nulla dice al riguardo, e l’art. 11 espressamente avverte che, in caso di mancato pagamento dell’importo nel termine indicato, la domanda di definizione è priva di effetti.

Alla stregua, pertanto, del principio secondo il quale ubi lex voluit dixit et ubi noluit tacuit, siccome l’inefficacia della domanda di definizione o la decadenza dal beneficio viene espressamente prevista solo dall’art. 11, comma 3, della legge n. 289/2002, in tutti gli altri casi dovrebbero considerarsi comunque efficaci le definizioni o sanatorie previste, quand’anche mai fossero stati effettuati i versamenti prescritti.
Pertanto, nel caso di omesso o ritardato versamento della seconda rata, secondo me, non si determina l’inefficacia della definizione, salva la possibilità per l’Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata, maggiorata di interessi e sanzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, si consiglia di procedere al versamento del restante 20%, dei relativi interessi e della sanzione per ritardato pagamento e di chiedere, successivamente, lo sgravio della cartella.

Fra l’altro, a parere di chi scrive, non è condivisibile il comportamento dell’Ufficio nell’iscrivere a ruolo le somme senza alcuna comunicazione di rigetto della domanda di condono, in quanto, tale modus operandi preclude al contribuente la possibilità di proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, nel quale si può far presente che eventuali inadempimenti nel pagamento non possono mai determinare la decadenza del condono stesso per il principio della scusabilità dell’errore, applicabile in linea generale all’intero istituto del condono fiscale; in ogni caso, in sede contenziosa, si può sempre eccepire l’inapplicabilità delle sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza della norma.
Tale principio è stato affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento nella motivazione della sentenza n. 358/1/2005, depositata il 16 gennaio 2006 e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Matera, Sez. III, nella sentenza n. 174/3/05, pronunciata il 29/11/2005 e depositata il 21/03/2006.

La stessa argomentazione è valida anche nell’ipotesi di eventuale diniego dello sgravio da parte del concessionario della riscossione, in quanto si è in presenza di una sorta di diniego del rimborso e della domanda di definizione agevolata, come tale autonomamente impugnabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 1, lett. g) ed h), D. Lgs. n. 546 del 31/12/1992.

In ordine all’utilizzo delle somme versate anticipatamente per il condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002, sebbene lo stesso non disponga espressamente il divieto di compensazione delle somme dovute per effettuare la sanatoria, si ritiene che il medesimo divieto sussista anche relativamente alla sanatoria degli omessi versamenti.
Ciò in quanto l’esclusione espressa della compensazione disciplinata dall’art. 17 D. Lgs. n. 241 del 09/07/1997 è disposta in tutti gli altri articoli relativi alle diverse ipotesi di definizione agevolata.

Tale divieto costituisce, invero, un principio generale delle norme in materia di sanatorie fiscali, che non può essere derogato dalla norma in commento.

Si osserva, inoltre, che nelle istruzioni relative al modello di definizione non viene menzionata la possibilità di compensare i versamenti riferiti alla predetta sanatoria.

In questi casi, l’unico rimedio esperibile è la richiesta di rimborso (ex art. 38 d.p.r. n. 602/73), che Lei può presentare, in quanto non è ancora decorso il termine decadenziale di quarantotto mesi dal versamento.

Distinti saluti.