PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

19/10/2006

Opposizione a fermo amministrativo di beni mobili registrati

Quesito

Gentile avv. Villani, ho avuto già modo di saggiare la Sua competenza tecnica in materia tributaria.

Per questa ragione mi affido al Suo parere in relazione ad una questione spinosa, che spiego.

Alcuni miei assistiti, proprietari di beni immobili adibiti a civile abitazione, ad agosto 2004 hanno promosso, tempestivamente, un ricorso collettivo contro il Consorzio di Bonifica al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale impositiva del tributo per il miglioramento fondiario per gli anni dal 1997 al 2002.

Non hanno chiesto la sospensione dell'atto impugnato.

Soltanto a dicembre 2005 la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno si è espressa statuendo l'inammissibilità del ricorso perchè promosso in forma collettiva.

La sentenza non è stata notificata per cui entro un anno e 46 giorni abbiamo ancora la possibilità di proporre appello, precisamente per febbraio 2007.

Ad oggi non abbiamo ancora fatto appello.

Nel frattempo, l'ente concessionario di esazione dei tributi di Salerno (E.T.R. S.p.A.)ha comunicato a tali ricorrenti l'avviso di fermo amministrativo se entro 20 giorni dalla ricezione non verrà pagata la somma ingiunta con le cartelle di pagamento contestate con il ricorso di cui ho detto.

Il mio quesito è questo:
a prescindere dalla legittimità del fermo amministrativo, che mi sembra essere stata indebolita dalla risoluzione delle agenzie delle entrate di gennaio 2006 (ma di questo chiedo, comunque, conferma a Lei), posso nel merito eccepire che il credito non può essere esatto perchè devono decorrere ancora i termini per proporre appello?

E in relazione a tale tipo di appello che garanzie di successo ho?

Resto in attesa di un Suo cortese riscontro alla mia richiesta con l'auspicio che il Suo contributo mi farà uscire da questa situazione ingarbugliata e complessa.

Integro il predetto quesito con due specificazioni.

Io vorrei impugnare il preavviso di fermo amministrativo.

Inoltre, Le pongo contestualmente un altro quesito fondamentale.

Alcune persone che hanno ricevuto il preavviso di fermo amministrativo, prese dal panico, hanno pagato.

Potrei fare l'opposizione al preavviso di fermo anche per queste persone al fine di recuperare quanto versato?

La ringrazio sin da ora.
Prov. Salerno

Parere

Gentile Avvocato, in merito al quesito, così come da Lei formulato, Le preciso quanto segue.

Preliminarmente, quanto all’inammissibilità del ricorso collettivo, dichiarata dalla Commissione Tributaria Provinciale, nutro alcune perplessità.

Ai fini di un migliore inquadramento dei due istituiti, risulta utile distinguere il ricorso cumulativo dal ricorso collettivo.

A) Ricorso cumulativo

Il ricorso cumulativo si ha quando uno stesso soggetto impugna, con un unico ricorso, una pluralità di atti impositivi provenienti dallo stesso Ufficio e riguardanti lo stesso soggetto passivo, di simile o identico contenuto ma concernenti più annualità di imposta.
E’, ormai, giurisprudenza consolidata, quella per cui, in tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario l’art. 104 del c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte – e quindi la trattazione unitaria – di una pluralità di domande anche non connesse tra loro (Cassazione, sent. 20.05.2002, n. 7359, sent. 01.10.2004, n. 19666).

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, sia nel processo tributario che in quello civile, 'si verificano situazioni processuali abbastanza analoghe ed assimilabili tra loro per cui non sussistono particolarità significative che comportino per il processo tributario una incompatibiIità del principio qui esaminato'.

In materia tributaria, infatti:
- nessuna norma prevede l'inammissibilità di un ricorso cumulativo;
- la possibilità di un atto cumulativo, riconosciuta nel processo civile da una norma dettata nella parte generale del codice, e basata sull'esigenza dell'economia processuale, può essere estesa alla materia tributaria.

B) Ricorso collettivo

Il ricorso collettivo o congiunto – lo dice la parola stessa – è un ricorso proposto da più persone avverso diversi atti impositivi afferenti al medesimo tributo oppure un ricorso proposto da più soggetti, generalmente fra loro coobbligati, avverso un medesimo atto impositivo.

Ebbene, in tale ipotesi, non essendovi alcuna norma che vieti tale forma di ricorso, a parere di chi scrive, non deve mai esserne dichiarata l'inammissibilità ma, al limite, si può procedere soltanto alla trasmissione degli atti alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del bollo.
Infatti, nel caso di specie, trattasi di semplice irregolarità dalla quale non può derivare la nullità del ricorso trattandosi di una violazione delle norme fiscali che regolano il processo, sanabile, quindi, con il pagamento dell’imposta di bollo e delle relative sanzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

In merito all’avviso di fermo, Le preciso quanto segue.

Innanzitutto, è bene ricordare che il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo; pertanto, il ricorrente - se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile (danno da dimostrare) - può chiedere alla Commissione Tributaria competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto con istanza motivata (proposta nel ricorso o con atto separato), notificata alle altre parti e depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria. (art. 47 del D.Lgs. n. 546/92).

Ogniqualvolta, dunque, manchi una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, l’Ente concessionario, decorsi i sessanta giorni dalla notifica della cartella, può legittimamente procedere alla riscossione coattiva.
Il fermo amministrativo rappresenta, appunto, un atto di riscossione coattiva attraverso il quale gli Enti competenti possono bloccare un bene mobile iscritto in pubblici registri.

Più precisamente, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento senza che il contribuente abbia proceduto al pagamento della somma iscritta a ruolo e senza che, a seguito di impugnazione giudiziale, sia stata disposta la sospensione del provvedimento stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D. Lgs. n. 546/92, l’art. 86, Capo III, Titolo II, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, rubricato 'Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati' attribuisce ai Concessionari della riscossione, il potere di disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
Il secondo comma dello stesso art. 86 dispone, inoltre, che 'Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede'.

Il D.L. n. 223 del 04.07.2006, conv. con mod. nella L. n. 248 del 04.08.2006, integrando l’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, ha inserito tra gli atti impugnabili anche il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 cit.

Contro il fermo dei beni mobili registrati, quindi, dall’11.08.2006 è proponibile il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con contestuale o separata istanza di sospensione dell’atto impugnato, poiché trattasi di atto autonomamente impugnabile ai sensi del cit. art. 19.

Quanto all’ulteriore quesito da Lei formulato circa la possibilità di impugnare il preavviso di fermo, Le preciso quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 09.01.2006, n. 2/E, ha ribadito quanto già disposto con la precedente nota n. 57413 del 09.04.2003 circa l’opportunità che '… l’iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente P.R.A. sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo'.

Tali precisazioni, fornite dall’Agenzia delle Entrate, possono essere interpretate, a parere di chi scrive, nel senso che dal momento in cui il preavviso assume il valore di comunicazione di iscrizione di fermo, e cioè dal ventunesimo giorno dalla notifica, inizieranno a decorrere i sessanta giorni per l’impugnazione dello stesso davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Quanto all’ultimo quesito da Lei formulato, Le preciso che il preavviso, ricevuto dalle persone da Lei indicate, può, a parere di chi scrive e tenuto conto di quanto sopra precisato, essere regolarmente impugnato e contestualmente, sempreché non siano già scaduti i termini previsti dalla Legge, può essere formulata istanza di rimborso all’Ufficio competente delle somme già pagate a meno che non si voglia attendere l’esito del giudizio avverso il fermo.

Distinti saluti.