PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/11/2006

Avviso di accertamento

Quesito

Gentilissimo avvocato avrei necessità di avere un suo parere su un avviso di accertamento da studi di settore.

Trattasi di una ditta in contabilità separata.

L'Agenzia delle entrate prima di procedere alla notifica dell'avviso ha invitato il contribuente al contraddittorio, chiusosi senza adesione per mancanza dei presupposti (argomentazioni del contribuente non ritenute sufficienti dall'ufficio e motivate in maniera del tutto generica senza alcun riferimento a leggi o prassi).

comma 3 bis dell'art. 10 legge 146/98 prevede la fase del contraddittorio solo per le imprese di cui al comma 2 e 3 dello stesso art. cioè imprese in contabilità ordinaria e professionisti.

Le chiedo:
Oltre al fatto che l'Ufficio non ha motivato la mancata accettazione delle argomentazioni del contribuente, può in qualche modo incidere il fatto del contraddittorio preventivo ammesso che questo non andava fatto?
Vi può essere qualche vizio procedurale tale da rendere nullo l'avviso di accertamento?

La ringrazio e le auguro buon lavoro.
Prov. Vibo Valentia

Parere

Gentile Dott., in merito al quesito da Lei proposto, Le preciso quanto segue.

Preliminarmente, giova sottolineare che il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge dell’08/05/1998, n.146 è stato inserito dall’articolo 1, comma 409, della legge 30/12/2004, n. 311, con decorrenza dall’01/01/2005 ed effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

La predetta norma ha, quindi, introdotto, per le imprese in contabilità ordinaria e per gli esercenti arti e professioni (tutti, indipendentemente dal tipo di contabilità), l’obbligo da parte degli uffici finanziari, del preventivo invito al contraddittorio.

Il predetto comma 3 bis è stato, poi, oggetto di un’ulteriore e recentissima modifica ad opera dell’articolo 37, D.L.04/07/2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006 che, con decorrenza dall’04/07/2006 ed effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente all’04/07/2006, ha esteso l’obbligo, da parte degli uffici finanziari, del preventivo invito al contraddittorio a tutti i contribuenti, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

Orbene, poichè il contraddittorio preventivo è posto a tutela del contribuente, allo scopo di garantire allo stesso la possibilità di fornire, in tale sede, le eventuali giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze di Gerico, nonché di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione effettiva del contribuente, l’utilizzo di siffatta procedura, da parte dell’Ufficio, non può essere utilizzato per far valere eventuali vizi procedurali, non ravvisabili, quindi, nel caso di specie.

E’, invece, opportuno, allo scopo di poter ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento, impugnare lo stesso in Commissione tributaria nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del predetto avviso così da far valere:

1) L’illegittimità’ dell’accertamento impugnato per difetto di motivazione e conseguente violazione dell’articolo 62 sexies, comma terzo, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29/10/1993, n. 427), nonché dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).

Il comma 3 dell’art. 62-sexies cit. stabilisce, infatti, espressamente, che: '…gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili…dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62 bis del presente decreto'.

L’art. 62-sexies, comma 3, cit., richiede, quindi, per legittimare l’accertamento, che si verifichi una grave incongruenza tra i ricavi od i compensi dichiarati dal contribuente e quelli desumibili 'dagli' studi di settore.

L’illegittimità dell’avviso di accertamento che in sede di impugnazione potrà farsi valere è, quindi, legata alla mancata indicazione e motivazione, da parte dell’ufficio, delle ' gravi incongruenze' cui fa specifico riferimento l’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 cit..

2) nel merito, poi, potrà far valere eventuali situazioni, fatti e circostanze che possono giustificare lo scostamento tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Al riguardo, giova sottolineare che la Corte di Cassazione con numerosissime sentenze (ex multis:Corte di Cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 19163 del 15/12/2003) ha precisato che:' il contribuente può sempre provare l’inattendibilità e l’inapplicabilità degli strumenti presuntivi al caso concreto'.

Una prova, ricorda ancora il Giudice di legittimità, che non deve necessariamente avere collegamenti con dati documentali, potendo essere costituita, in assenza di indicazioni normative contrarie, anche da presunzioni, che il giudice nel suo prudente apprezzamento può valutare.

Distinti saluti.