PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/12/2006

Credito d'imposta art. 8 L. 388/00

Quesito

Egr. Dott. Villani, il quesito che ho da porLe è il seguente.

Una società in data 26/01/2006 ha ottenuto con modello RTS l'assenso per la fruizione di un contributo di euro 1.657.500,00 di cui all'art. 8 della L. 388/00 per un investimento netto di euro 3.000.000,00.

Premesso che, le tipologie d'investimento oggetto dell'agevolazione sono tutte quelle previste nel quadro A del modello RTS sez. 1, la società in data aprile 2006 ha avviato l'investimento con l'acquisto del terreno edificabile sul quale realizzare le opere murarie.

Al 31/12/2006 la società non sarà in grado di portare a termine il 100% dell'investimento, ma solo una parte delle opere murarie (80%) per un importo pari a circa euro 1.200.000,00 (compresi euro 290.000,00 relativi al terreno edificabile), corrispondente al 40% dell'investimento complessivo.

Alla luce di quanto sopra esposto, e partendo dal presupposto che chi ha ottenuto l'assenso nell'anno 2006 per non decadere dal beneficio deve aver realizzato almeno il 20% dell'investimento, vorrei sapere qual'è la percentuale massima del credito d'imposta spettante sulla quota di investimento realizzato?

E quali le percentuali di utilizzo?

Per il completamento dell'investimento potrà la società fruire del credito d'imposta previsto nella finanziaria 2007?

E con quali modalità?

La stessa società, inolte, relativamente ad un'altra struttura produttiva, ha fruito di un contributo ai sensi dell'art. 8 L. 388/00 'ante 8 luglio' che ha utilizzato solo parzialmente.
Può la società utilizzare il credito d'imposta residuo 'ante 8 luglio' dopo il 31/12/2006?

Ed eventualmente in che percentuali?

Ringraziando anticipatamente e in attesa di un celere riscontro, cordialmente saluto.

Prov. Cosenza

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso schematicamente quanto segue, alla luce della normativa, dell'interpretazione ministeriale e di mie personali considerazioni.

1) L'art. 10, comma 1, della Legge n. 178 dell'08/08/2002 stabilisce che per fruire del credito d'imposta le imprese che operano in determinati settori possono 'effettuare' nuovi investimenti nelle aree agevolate fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2006; quindi, già dalla lettura della suddetta norma, risulta evidente che il legislatore ha inteso fare riferimento all'effettuazione dei nuovi investimenti entro la data del 31/12/2006, non richiedendo che gli investimenti stessi siano ultimati e realizzati totalmente entro la suddetta data, contrariamente alla restrittiva interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, di cui dirò oltre.

2) L'art. 62, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289, per quanto riguarda sia i soggetti che hanno presentato il Mod. RTS (lett. d)), sia i soggetti che hanno presentato il Mod. ITS (lett. e)), prevede tassativamente quanto segue:
- lett. f), che soltanto l'utilizzo del contributo (indipendentemente dalla totale realizzazione dell'investimento entro il 31/12/2006), in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al venti ed al trenta per cento nell'anno di presentazione dell'istanza, al sessanta ed al settanta per cento nell'anno successivo ed al cento per cento nell'ultimo anno;
- lett. g), qualora le utilizzazioni non risultino effettuate nei limiti sopra previsti, per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

Pertanto, dalla semplice lettura di quanto sopra esposto, risulta evidente che il legislatore ha inteso prevedere soltanto i limiti minimi e massimi di utilizzo del credito, nei tre anni considerati, mentre non si fa alcun tassativo cenno all'obbligo di concludere l'investimento entro il termine perentorio del 31/12/2006.

3) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la Circolare n. 32/E del 03/06/2003 (par. 8) nonché con le Risoluzioni n. 104/E del 29/07/2005, n. 62/E del 09/04/2004 e n. 53/E del 03/05/2005, ha invece, secondo me, interpretato restrittivamente le suddette disposizioni normative, di cui ai precedenti nn. 1 e 2 del presente parere, nel senso che, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, la realizzazione totale dell'investimento deve essere effettuata entro il 31/12/2006.

La suddetta interpretazione, invece, secondo me, non è corretta dal punto di vista normativo, perché, come detto in precedenza, il legislatore ha inteso limitare soltanto l'utilizzo del credito d'imposta e non ha assolutamente previsto che l'investimento sia anche realizzato in toto entro il 31/12/2006 (in tal senso, peraltro, sulla critica all'interpretazione restrittiva suddetta, si rinvia all'interessante articolo dell'amico Alessandro Sacrestano, in Guida Normativa de 'Il Sole24Ore' di giovedì 01 settembre 2005, n. 153, pagg. 15-16).

Di conseguenza, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'investimento deve essere realizzato:
- o nella misura massima del 100% entro il 31/12/2006, ma con l'utilizzo del credito nei limiti di cui alla lett. f) della Legge n. 289/2002;
- oppure in misura inferiore, sempre entro il 31/12/2006, ma in tal caso il credito spendibile in ciascun anno deve essere utilizzato in misura non superiore a determinati limiti massimi, pari al 30% nel primo anno ed al 70% nel secondo anno, ma sempre riferiti alla percentuale di investimento effettivamente realizzata al 31/12/2006 (in sostanza, secondo l'Agenzia, un investimento non può mai proseguire negli anni 2007 e 2008, perché si dovrebbe tenere conto esclusivamente di ciò che si è effettivamente realizzato alla data del 31/12/2006; il che è assurdo, come dirò in seguito); in ogni caso, la parte di credito eccedente la predetta misura massima spendibile deve essere riportata negli anni successivi.

4) Personalmente, non sono d'accordo con la restrittiva tesi dell'Agenzia delle Entrate perché, secondo me, proprio perché il legislatore non ha previsto tassativamente la realizzazione complessiva dell'investimento entro il 31/12/2006 ma semplicemente l'effettuazione dell'investimento stesso entro il 31/12/2006, di conseguenza bisogna tenere conto delle seguenti situazioni:
a) se l'investimento viene realizzato entro la misura minima del 20% entro il 31/12/2006, l'utilizzo del credito deve essere fatto anche nel limite della suddetta misura minima; ciò, però, non priva il contribuente della possibilità di poter continuare l'investimento stesso anche negli anni 2007 e 2008, logicamente con l'utilizzo dei limiti più volte stabiliti dalla citata lett. f) della Legge n. 289/2002; quanto sopra, proprio perché, secondo me, il legislatore non ha voluto assolutamente identificare i due presupposti della realizzazione e dell'utilizzo, ma ha voluto soltanto limitare l'utilizzo entro ben precisi limiti tassativi;
b) se l'investimento viene realizzato entro il 31/12/2006 in percentuali superiori al 20%, l'investimento stesso può essere proseguito anche negli anni 2007 e 2008, ma logicamente i limiti di utilizzo del credito stesso devono essere contenuti nelle tassative percentuali di cui alla lett. f) della Legge n. 289/2002.

Logicamente, tutto quanto esposto è frutto della mia interpretazione che, sicuramente, anche se supportata da principi normativi (quale il principio dell'affidamento di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente), proprio perché in contrasto con la rigida interpretazione ministeriale, può determinare contenzioso tributario.

5) Per rispondere, poi, alle Sue ulteriori domande, Le preciso che:
- la società non può beneficiare del nuovo credito d'imposta investimenti previsto dalla Finanziaria 2007 (commi 271-272-273-274-275-276-277-278-279, in Il Sole24Ore di venerdì 15 dicembre 2006), perché deve trattarsi di acquisti di beni strumentali nuovi da effettuarsi nel 2007, con i tassativi limiti di cui al comma 273 cit.;
- infine, per quanto riguarda l'utilizzo del credito d'imposta ante 8 luglio 2002, lo stesso può essere utilizzato anche negli anni successivi al 2006, logicamente con il limite del 6%, come peraltro chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 20/11/2005, tabelle n. 1, 2 e 3 (in Il Sole24Ore di mercoledì 30/11/2005, pag. 25), dopo aver tenuto conto delle rideterminazioni delle aliquote deliberate dal CIPE con atti n. 23 del 25/07/2003, n. 19 del 29/09/2004 e n. 34 del 27/05/2005, proprio in ossequio alle tassative condizioni stabilite dall'art. 62, comma 1, lett. a), Legge n. 289/2002 (Mod. CVS).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, Le porgo distinti saluti.