PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

04/05/2004

Verbale di constatazione

Quesito

La ringraziando infinitamente per l'attenzione che ha voluto dedicare alla questione e per la celerità della Sua risposta (parere:'Credito imposta - ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale').

Sperando di non abusare della Sua disponibililità, mi permetto di chiedere il suo parere su 2 rilievi contenuti nel verbale di constatazione:

1) inammissibilità di un impianto antifurto, realizzato ex novo, in quanto 'non costituisce intervento teso ad aggiungere nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva';

2) ricalcolo degli ammortamenti, tenendo conto anche dei beni strumentali di importo inferiore a Euro 516, 46.

Quanto al rilievo sub 1), ritengo che sia infondato dato che, nel caso in questione, la realizzazione dell'impianto si configura come intervento di carattere straordinario senz'altro idoneo ad incrementare le potenzialità e la produttività del complesso esistente nonché ad aumentarne il livello di sicurezza e 'la vita utile'.

Quanto al rilievo sub 2), a mio avviso, nell'ambito della disciplina legislativa sulle modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate introdotte, non figura alcuna norma che include espressamente nella voce Ammortamenti dedotti in diminuzione dell'investimento lordo anche i beni strumentali di importo inferiore a Euro 516,46.

Considerando i beni strumentali di valore inferiore a Euro 516,46 come costi dell'esercizio e non come ammortamenti, è fondato ritenere che gli stessi rimangano estranei al calcolo del credito d'imposta?

Mi auguro di poter conoscere il Suo autorevole parere sulle questioni che Le ho sottoposto.

Parere

In merito ai due quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

In merito al quesito di cui al N. 1, sono perfettamente d'accordo con l'intrerpretazione da Lei data, anche alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 109/E del 03/04/2002, dove si chiarisce che sono agevolabili anche il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti.

Oltretutto, come chiarito dalla Circolare n. 90/E del 17/01/2001, tra le spese di ammodernamento ovvero di acquisto di beni strumentali nuovi rientrano anche quelle sostenute per realizzare nuovi impianti elettrici (anche al fine di ottemperare ad obblighi previsti dalla legge), di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ecc.

Invece, per quanto riguarda il quesito di cui al N. 2, non concordo assolutamente con la tesi da Lei prospettata.

Infatti, l'art. 8, comma 2, della Legge n. 388 del 23/12/2000 richiama espressamente gli articoli 67 e 68 T.U.I.R. e, pertanto, per la determinazione degli ammortamenti occorre riferirsi espressamente ai succitati articoli.

Infatti, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 218/E dell'08/07/2002, ha chiarito che, ai fini del calcolo dell'agevolazione di cui all'art. 8, rileveranno gli ammortamenti imputati al bilancio, nei limiti delle quote fiscalmente deducibili ai sensi degli articoli 67 e 90 del T.U.I.R.

Di conseguenza, poichè l'art. 67 cit., comma 6, prevede l'ammortamento immediato per i beni il cui costo unitario non è superiore a Euro 516,46, è chiaro che deve farsi riferimento alla suddetta disposizione per il calcolo dell'ammortamento (peraltro facoltativo e non obbligatorio) al fine della determinazione del credito d'imposta; inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con l'altra Circolare n. 38 del 09/05/2002, ha precisato che gli ammortamenti da prendere in considerazione per il calcolo dell'investimento netto agevolabili sono gli ammortamenti che hanno concorso alla determinazione del reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accellerati.