PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/06/2004

Impugnazione cartella esattoriale - parte I

Quesito

Impugnazione cartella esattoriale - parte II

Facendo seguito alla riforma del processo tributario a far data dal 1° Aprile 1996, le commissioni tributarie hanno ampliato le loro competenze, come ad esempio che le cartelle esattoriali della tassa dei rifiuti prima della riforma potevano essere impugnate dal giudice ordinario solo dopo l'impugnazione dell'avviso di accertamento presso la commissione tributaria, mentre dopo anche le cartelle che sono state precedute da avviso di accertamento, devono essere impugnate dalle commissioni tributarie competenti per territorio.

Dopo attenta lettura della sentenza della Cassazione sez.I Civile del 15-02-96 n.1149, per quanto riguarda il caso dello scrivente, notifica di cartella esattoriale tassa rifiuti mai preceduta da avviso di accertamento, la procedura di opposizione all'atto amministrativo prima e dopo la riforma presso la commissione non era proponibile e non lo è tuttora in quanto non c'è stato avviso di accertamento forse per impedire tale procedura.

Per quanto riguarda la notifica dell'avviso di accertamento mi risulta che è obbligatoria se il contribuente non effettua denuncia, che il contribuente non può chiedere ed ottenere esonero della tassa se è soggetto passibile intransigentemente da residente nel comune di ubicazione degli immobili tassabili, che la cartella esattoriale non è impugnabile autonomamente per i motivi per cui vanno impugnati gli avvisi di accertamento che la devono procedere e che rimane l'obbligo del Comune di effettuare la notifica dell'avviso di accertamento quando viene negato l'esonero-riduzione a chi ritiene di poterne usufruire giuridicamente, come dall'attenta lettura delle di seguito elencate sentenze della Cassazione:

7951-Sez.Trib.-30 maggio 2002
7945-Sez.Trib.-30 maggio 2002
7476.Sez.Trib-22 maggio 2002
5895.Sez.Trib. 23 aprile 2002

Gradirei nella loro risposta segnalazione di non corretta interpretazione della legge e dei dettami della Cassazione e se il caso particolare dello scrivente possa trovare la competenza del Giudice di Pace adito.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che quando la cartella esattoriale è il primo atto notificato, senza la precedente notifica dell'avviso di accertamento, il ricorso può essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale contestando l'intero rapporto tributario sottostante, non limitato ai vizi propri del ruolo, proprio perchè, nella specifica ipotesi, la cartella esattoriale sostituisce a tutti gli effetti l'avviso di accertamento.

Di conseguenza, Lei può proporre il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (non al Giudice di Pace), facendo sia le eccezioni di diritto (eventuale decadenza o prescrizione, mancanza della firma, omessa motivazione) sia le eccezioni di merito relative alla tassa rifiuti.