PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/06/2004

Competenza in tema di rifiuti solidi urbani

Quesito

Nel ringaziarla per il suo parere in merito al quesito propostole (parere: Impugnazione cartella esattoriale), le confermo che la presa visione delle sentenze delle commissioni tributarie che si limitano a dichiarare nullo l'atto ammininistativo c'è stata e che per tale nullità ai sensi del diritto amministrativo la competenza è anche quella del giudice ordinario in quanto si è verificata la lesione di diritto soggettivo,che il giudice tributario ha pari facoltà ai sensi dell'Istituto della Disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, con quelle del giudice ordinario, per la vecchia legislazione tuttora vigente, il ricorso al Giudice di Pace, può non essere motivo di dichiarazione d'incompetenza, nonostante la materia concernente l'impugnazione dell'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (come tutti i tributi comunali e locali) è passata alla giurisdizione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali a far tempo dal 01-04-96 e ciò in seguito alla riforma del processo tributario disciplinato dal d.lgs 31-12-92 n.546,le chiedo gentilmente ed ulteriormente, se il giudice ordinario adito 'GiudicediPace' ancora competente in materia di Contenzioso amministrativo a seguito dell'ancora in vigore dell'ex art.6 allegato E Legge 20-03-1865 n.2248 e dell'art.285 R.D.14-09-31 n.1175 e delle sentenze, Cass.S.U. 08-06-91 n..6545, 11-05-97 n.4308, 23-10-84 n.5374, 15-02-96 n1149, se il primo periodo del 1°comma dell'art.2 del D.Lgs 546/92, così come sostituito dall'art.12 comma2, legge 28-12-2001 n.448, possa sentenziare in merito.

Intendo aggiungere che il ricorso al giudice di pace è già stato presentato in tempo utile e che il giudice ha emesso il decreto di sospensione avendo riscontrato gravi motivi, quello del mancato invio dell'avviso di accertamento sia per l'iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale ed avviso di mora di annualità precedenti, e fissato la data di udienza per la doppia sentenza.

La controparte dovrà obbligatoriamente rispondere ai sensi della ex legge 689/81.

Mi auguro di aver fornito sufficienti informazioni per il quesito proposto e che la risposta possa essere il più vicino a ciò che potrà essere la sentenza del giudice.

Parere

Le confermo quanto scritto precedentemente (parere: Impugnazione cartella esattoriale).

Con le modifiche apportate all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 28/12/2001, a far data dal 1° gennaio 2002 (art. 79, comma 3, della legge n. 448/2001), la competenza in tema di rifiuti solidi urbani è soltanto delle Commissioni Tributarie.

I giudici tributari hanno competenza piena ed esclusiva sia in materia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.