PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

01/06/2004

Avviso d'accertamento

Quesito

Una ditta individuale ha ricevuto in data 20/08/2002 'invito al contraddittorio' per la definizione dell'accertamento sulla base dei parametri per l'anno d'imposta 1998.

In data 27/09/2002 si è presentato presso l'A.F. come da invito, del che è stato redatto verbale dove l'ufficio si riservava di valutare più approfonditamente anche alla luce dell'ulteriore documentazione richiesta, fissando un nuovo incontro per la data del 4 Ottobre 2002.

Nel successivo incontro trovandosi di fronte al muro posto dall'A.F., la quale dice che 'può valutare' e non 'deve', è scaturita l'impossibilità di addivenire ad un accordo per la conciliazione.

In data 14/11/2003 è stato notificato da parte dell' A.F. 'avviso d'accertamento' per l'anno in questione, con la seguente motivazione 'dall'esame della documentazione prodotta dal contribuente non sono emersi dei presupposti in base ai quali addivenire ad una definizione della posizione fiscale dello stesso tramite l'istituto dell'accertamento con adesione', (pensare che è stato dimostrato che l'A.F. aveva errato anche il codice d'attività dell'impresa).

Ritenendo che, sia l'invito al contraddittorio, ed il successivo avviso d'accertamento non fossero ostativi alla definizione automatica 'condono tombale' ex art.9 comma 1 legge 289/2002,in combinato con l'art.2 comma 44 lett. a) legge 350/2003, in data 16 Aprile 2004 aderiva al condono tombale, pagandone la prima rata.

In data 21 Aprile 2004 notificava all'ufficio l'istanza di annullamento per l'accertamento ricevuto anno 1998.

In data 21 Maggio 2004 l'A.F. informava che 'l'invito al contraddittorio non è stato definito per cui lo stesso è causa ostativa all'applicazione del 'condono tombale' effettuato'.

A questo punto cosa conviene fare?

Come ricorrere?

Per il ricorso si può prendere motivazione dalla lettera di diniego ricevuta?

Ricorrere entro 60 giorni dalla notifica di questa lettera?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che avverso l'avviso di accertamento notificato il 14/11/2003 può ancora proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, beneficiando della sospensione dei termini sino al 30 aprile 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 27/12/2002, che è una disposizione di carattere generale riguardante i termini per la proposizione dei ricorsi, così come testualmente disposto dal legislatore.