PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/06/2004

Credito imposta dividendi

Quesito

Vi prego di esprimere il Vs. autorevole parere al seguente quesito:

La società s.r.l. in data 25/09/2003 ha deliberato la distribuzione dei dividendi ai soci.

La delibera viene registrata in data 05/11/2003.

L'erogazione dei dividendi, avvenuta in data 20/12/2003, viene trasformata, con delibera assembleare in pari data, a finanziamneto a soci a tasso zero.

Tutto questo si è reso necesssario in quanto, a calcoli fatti, la distribuzione come dividendi non era incoraggiante al fine del risparmio fiscale previsto con l'utilizzo del credito d'imposta del 56,25% (senbra strano ma l'ammontare dei dividendi è abbastanza alto) rispetto alla percezione degli stessi negli esercizi successivi.

Nel Bilancio questo prelievo è stato appostato nei 'Crediti Diversi'.

Quale conseguenza ad un secondo invio di un bilancio, entro i termini, che sostituisca il precedente.

Il primo bilancio non aveva riportato la trasformazione della percezione dei dividendi a credito verso soci.

Alla luce della circolare ministeriale n. 4/E del 03/02/2004 si chiede se tale operazione potrebbe, secondo il suo parere, essere considerata elusiva al fine di evitare, comunque, la considerazione dell'attribuzione del credito d'imposta limitato (51,51%, cioè per i dividendi deliberati successivamente al 30/09/2003 e percepiti entro il 31/12/2003).

Parere

La norma alla quale occorre fare riferimento è l'art. 40 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 rubricato 'Disposizioni antielusive in materia di crediti d'imposta'.

Essa è da considerare norma transitoria che, nel passaggio dal preesistente al nuovo regime di tassazione dei dividendi, limita la fruibilità dei crediti d'imposta relativi agli utili distribuiti da società ed enti.

In particolare, la norma in commento prevede che alle distribuzioni di riserve di utili non compete il credito d'imposta pieno, ma solo quello limitato, riducendone la misura dal 56,25% al 51,51%.

Essa fa riferimento alle delibere adottate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003.

Dalla descrizione della Sua posizione aziendale e dalle Sue registrazioni contabili, è dato capire che Lei, dopo una valutazione in termini di convenienza economica, non ha più inteso distribuire gli utili e, quindi, conseguentemente, non ha più utilizzato il credito d'imposta limitato, trasferendo il tutto nel conto Crediti V/soci.

Quindi, nel caso de quo, non si è di fronte a nessuna operazione antielusiva, in quanto il fine perseguito dal legislatore, con l'articolo 40, è quello di disincentivare la distribuzione delle riserve di utili da parte della società in vista della futura abolizione del credito d'imposta, con conseguente depauperamento del patrimonio delle società stesse.

Per raggiungere tale obiettivo, il legislatore ha inteso limitare l'attribuzione del credito d'imposta in sede di distribuzione delle riserve di utili.