Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
28/06/2004
Dlgs 241/1997
Quesito
Ho avuto modo di leggere il Suo parere del 10 giugno 2004 riguardante la possibilità di compensazione del debito inps con il credito iva (parere: Compensazione del debito INPS con il credito IVA).
Leggendo peraltro l'art.17 del Dlgs 241/1997 sarei convinto della possibilità di poter compensare il debito inps con un eventuale credito iva risultante da dichiarazione annuale o da rimborso infrannuale.
Parere
La risposta che ho dato nel mio parere del 10 giugno 2004 (parere: Compensazione del debito INPS con il credito IVA) era indirizzata allo specifico quesito che mi era stato posto, nel senso che non era consentita la compensazione del debito INPS con il credito IVA in quanto nessuna denuncia INPS era stata presentata dal contribuente. Infatti, l'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 consente la compensazione a condizione che siano state regolarmente presentate le relative dichiarazioni e denunce periodiche.
Infatti, l'art. 17, al primo comma, testualmente dispone:
'i contribuenti titolari di partita iva eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva'.
Alla luce delle precise e tassative condizioni previste dalla legge sopracitata, è chiaro che nessuna compensazione era possibile nella particolare ipotesi che mi era stata segnalata, in quanto il contribuente non aveva mai fatto alcuna denuncia o versamento INPS, essendo un perfetto sconosciuto per quest'ente.