PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/07/2004

Credito d'imposta - promiscuità di utilizzo dei beni

Quesito

Una società di produzione di supporti audiovisivi ha usufruito nel 2001 di un credito di imposta ex art 8 L. 388/2000 per acquistare alcune attrezzature (telecamere , obiettivi e computer x montaggio immagini) di produzione.

All'epoca degli investimenti era amministratore della società un giornalista che svolgeva la propria attività di cineoperatore con una propria ditta individuale.

Per esigenze operative la ditta ha sede allo stesso indirizzo ove è ubicata la sede operativa della società (la sede legale è altrove), l'ingresso è unico, ma all'interno i locali operativi sono separati in quanto le attività sono fra loro diverse.

La società ovviamente non svolge la medesima attività della ditta individuale in quanto produce e commercializza prodotti audiovisivi, mentre la ditta produce servizi per la televisione.

La società ha recentemente ricevuto la visita dell'agenzia delle entrate per la verifica dei requisiti e gli ispettori hanno eccepito che vista la identità di sede operativa vi era una presunta promiscuità di utilizzo dei beni (a loro parere, ma senza alcuna prova concreta e solo sulla base di un convincimento personale) e quindi veniva meno secondo il loro parere la destinazione esclusiva dei beni all'investimento agevolato.

Hanno ragione?

Vi è qualche disposizione che presume la promiscuità di utilizzo quando l'indirizzo di due attività coincide?

Cosa deve interndersi per utilizzo esclusivo dei beni?

In passato (fra il 2002 ed il 2003) la società ha fatturato - dietro regolare compenso - alla ditta l'uilizzo di alcuni obiettivi.

E' stato un comportamento scorretto?

Parere

Sono agevolabili, in base all'art. 8 della legge n. 388/2000, i nuovi investimenti realizzati dall'imprese per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali previste dalla legge, anche per avviare nuove attività, tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento, come precisato dalla circolare n. 41 del 18/04/2001 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Per 'struttura produttiva' deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'art. 8 cit., in cui si esercita l'attività d'impresa; non può essere in nessun caso considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo comune.

Di conseguenza, in base alle notizie che Lei mi ha fornito, secondo me, è corretto l'utilizzo del credito d'imposta, a meno che gli organi verificatori, con prove documentali certe ed inconfutabili (non in base a generiche presunzioni), non dimostrino il contrario, e cioè che ci sia stata commistione tra la società e l'impresa.