PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/07/2004

Fatture di anticipo da professionisti

Quesito

Vi chiedo, con la solita bravura che state manifestando in questa rivista, di dare risposta al seguente quesito:

In data 31/12/2003 un professionista ha dato un anticipo di euro 5.000 per sviluppo software da eseguire nel 2003, regolarmente fatturato come anticipo.

Tale lavoro viene svolto completamente nell'anno 2004 e a completamento viene emessa una fattura a saldo di euro 1.000 (regolarmente pagata).

Si chiede se il comportamento sia corretto da parte dei seguenti soggetti:

- Professionista : detrae l'importo di euro 5.000 nell'anno 2003 ed euro 1.000 nell'anno 2004;
- Impresa: dichiara il ricavo di euro 6.000 (5.000+1.000) nell'anno 2004.

Vi prego inoltre, se a Vs. conoscenza, di indicarmi un eventuale circolare ministeriale circa la detraibilità degli anticipi su spese da parte dei professionisti.

Parere

Il reddito di lavoro autonomo è determinato in base al principio di cassa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003 (prima delle modifiche, art. 50 T.U. II.DD.), e ciò è stato confermato con la risoluzione n. 117/E del 12/04/2002 dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale rileva il principio in base al quale i componenti di reddito che ricadono sotto il concetto di spesa si determinano con il principio di cassa, mentre per i costi d'acquisto dei beni strumentali, sempre ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilità è eccezionalmente regolata dal principio di competenza.

Invece, per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, vige il generale principio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1, e 109, comma 2, D.P.R. n. 917 come sopra modificato; in particolare, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 917 come sopra modificato).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è corretto il comportamento contabile come da Lei esposto, e cioè il professionista detrae gli importi negli anni 2003-2004, in base al principio di cassa, mentre l'impresa dichiara il ricavo nell'anno 2004, in base al principio di competenza.