PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/07/2004

Rideterminazione del credito d'imposta

Quesito

Visto la sua esperta preparazione volevo chiederle una conferma sul 'credito di imposta' ex 388.

Un mio cliente ha acquistato un capannone nel giugno 2002 ottenendo i benefici dei credito di imposta.

Nel corso del 2002 ha acquistato un suolo edificatorio e nel corso del 2003 e 2004 ha iniziato la costruzione di un nuovo capannone che dovrebbe sostituire quello acquisito con il credito di imposta nel 2002.

Il cliente ha intenzione di vendere l'immobile che ha goduto dei benefici del credito di imposta nel prossimo mese di agosto e 'rimpiazzarlo' senza perdere i benefici con il nuovo immobile che sarà ultimato con certificato di agibilità entro il mese di novembre.

A mio parere il rimpiazzo è legittimo e non perderemo il credito di imposta.

Ho soltanto la perplessità della costruzione in economia avvenuta.

Parere

Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi antielusive, previste tassativamente dalla legge, sono acquistati beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Per completezza di argomento, si ricorda che la rideterminazione del credito d'imposta deve essere effettuata in sede di redazione della dichiarazione dei redditi ed il maggior credito utilizzato indebitamente deve essere versato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in cui si verifica l'ipotesi di rimpiazzo.

Il fatto che il caso del 'rimpiazzo' del bene non sia stato preso in considerazione dall'amministrazione finanziaria fa propendere verso la tesi secondo la quale vigono ancora il comma 7 dell'art. 8 della legge n. 388/2000 e le relative istruzioni impartite con la circolare n. 41/E del 2001.

Ne consegue che il contribuente non deve presentare una preventiva istanza e l'eccedenza positiva del costo del bene nuovo, rispetto a quello residuo rimpiazzato, deve considerarsi nuovo investimento.

E' chiaro che tutto ciò che ho sopra esposto è applicabile anche al caso da Lei prospettato, con l'avvertenza che per la costruzione in economia deve esserci una documentazione precisa, tramite eventuali perizie tecniche giurate.