PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/11/2003

Condono fiscale - Omesso o ritardato invio della dichiarazione dei redditi per via telematica. I

Quesito

Le chiedo un parere tecnico circa una disattenzione occorsa in studio.
Ci siamo accorti che una dichiarazione dei redditi dell'anno 1999 da presentarsi per via telematica nel 2000 non è mai stata inviata, o almeno così risulta all'agenzia delle entrate.
E' stata osservata la stampa della stessa e l'impegno da parte dello studio ad inviare per via telematica e nei modi di legge la dichiarazione.
Il contribuente ha ricevuto rettifica sulla dichiarazione successiva a seguito della non presentazione della dichiarazione precedente.
Abbiamo cercato copia della ricevuta che non si trova e pertanto abbiamo il sospetto che la dichiarazione non sia mai partita. Abbiamo presentato atto di autotutela all'agenzia delle entrate competente che ci ha richiesto solo ed esclusivamente copia della ricevuta pena la inammissibilità della dichiarazione.
Preciso che abbiamo sollevato quanto disposto nella circolare 21 dell'agenzia delle entrate dove la responsabilità è dello studio e non del contribuente che ha ottemperato ai suoi compiti. L'agenzia non ritiene di doversi assumere la responsabilità e rimanda alla Commissione Tributaria competente al momento che verrà emessa cartella esattoriale.
Cosa ne pensa e come posso agire in modo più incisivo?
Inoltre, lo studio ha provveduto a presentare domanda di condono tombale, con la stessa ha sanato l'eventuale disattenzione avuta nell'aver compilato esattamente la dichiarazione nei modi e nei termini ma avendo avuto la disattenzione di non inviarla.

Parere

L'art. 3, sesto comma, del Decreto presidenziale n. 322 del 1998, nel testo in vigore fino al 31/12/2001, prevedeva che il soggetto incaricato dell'invio telematico rilasciasse al contribuente o al sostituto d'imposta la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere, in via telematica, all'Amministarzione finanziaria i dati in essa contenuti.
In caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione medesima, le conseguenze tributarie ricadevano esclusivamente sull'intermediario, che doveva rispondere per tale comportamento della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997 (da 516,46 euro a 5.164,57 euro).
Questa sanzione, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, non ha carattere tributario ma amministrativo (circolare n. 195 del 24/09/99), per cui alla stessa non possono essere applicati i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 472 del 18/12/97 né può operare l'Istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del citato D.Lgs. n. 472.
Secondo me, invece, la suddetta sanzione ha natura tributaria perchè collegata ad adempimenti fiscali; di conseguenza, non solo sono applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 ma, oltretutto, è applicabile l'art. 9, comma 10, lettera b), della Legge n. 289 del 27/12/2002 (condono automatico), in base al quale la presentazione della domanda di condono estingue le sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie.