PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/09/2004

Dichiarazione dei beni caduti in successione

Quesito

In morte della madre, avvenuta nel maggio 1993, uno dei due figli della defunta presento denunzia di successione del fabbricato ad egli legato e pagò le imposta di successione ed invim dovute.

Nel maggio 2004 l'altro figlio presentò altra denunzia di successione in morte della madre, in relazione ad altro fabbricato ad egli legato.

L'Agenzia delle Entrate ha notificato al primo figlio - e per lui ai coobbligati - avviso di accertamento dell'INVIM computata sull'intero asse ereditario, ovvero sull'immobile denunziato nel 1993 e su quello denunziato nel 2004.

Si ritiene che il potere del Fisco di correggere e rettificare i valori sia spirato per decorso del termine di decadenza di cui all'art.20 del D.P.R. 643/72 e art.27 del D.lvo 346/90.

Come vede la questione e concosce l'esistenza di una specifica circolare ministeriale in argomento?

Parere

Innanzitutto, nell'ambito della successione mortis causa va distinta la successione a titolo universale dalla successione a titolo particolare:
la prima si ha in caso di acquisto della qualità di erede, la seconda in caso di disposizione testamentaria a titolo di legato (come nel caso da Lei prospettato).

Una volta istituito, il legatario, a differenza dell'erede, non succede in tutti i rapporti suscettibili di trasmissione, ma solo ed unicamente in quel singolo rapporto indicato dal de cuius nel testamento, succedendo appunto a titolo particolare.

Con riguardo alla dichiarazione presentata dai legatari, l'Assonime, già con la circolare n. 196 del 27/12/1972, osservava che, sebbene si disponga genericamente l'obbligo della descrizione dei beni che si considerino compresi nell'asse ereditario, tale norma non comporta tuttavia che anche i legatari siano obbligati a dichiarare tutti i beni caduti in successione.

Anche in mancanza di una disposizione espressa, sembra, infatti, pacifico che i legatari debbano ritenersi obbligati a dichiarare soltanto i beni loro pervenuti e non anche quelli pervenuti agli eredi dei quali nella generalità dei casi non hanno alcuna cognizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, è chiaro che per quanto riguarda la denuncia di successione presentata nel maggio 1993 sono decorsi i termini di decadenza di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.

Infine, Le faccio presente che, in accoglimento di una mia precisa eccezzione, la Commissione Tributaria Regionale di Puglia - sezione staccata di Lecce - sez. 22 ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezzione d'incostituzionalità dell'imposta di successione, come può leggere dall'ordinanza che è inserita sul mio sito (visualizza il documento), ed ha rimesso tutti gli atti alla Corte Costituzionale, che quanto prima dovrà pronunciarsi in merito.