PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/09/2004

Impugnazione cartella esattoriale - parte III
Problema interpretazione sentenza

Quesito

Facendo seguito al mio precedente quesito (parere:Impugnazione cartella esattoriale - parte II) in merito al risultato del processo dal Giudice di Pace per notifica cartella esattoriale mai preceduta da avviso e accertamento ed avviso di mora annualità precedenti, ho trascritto di seguito il testo della sentenza in maniera tale che possa prendere visione e darne adeguata interpretazione in considerazione che viene utilizzato sia il difetto di giurisdizione che l'incompetenza.

Secondo il Dottore Commercialista che ho incaricato allo scopo di risolvere il problema tale sentenza non è immediatamente utilizzabile per il difetto di giurisdizione per un processo tributario, affinchè si possa instaurare un processo tributario occorre che ci sia una nuova notifica da parte dell'Ente inpositore, mentre per l'avvocato che si è rivolto testardamente al Giudice di Pace solo per insistenza del ricorrente per via della mancanza di avviso di accertamento e trascurato anch'esso quale nuova competenza delle Commissioni Tributarie, la sentenza può essere doppiamente valida, sia per difetto di giurisdizione che per incompetenza.

Chiedo gentilmente un suo parere anche sull'operato dell'avvocato che è stato sollecito ad inviare la parcella non facendo comprendere al ricorrente la finalità della prestazione e la sua utilità e se le cartelle e l'avviso di mora oggetto del ricorso sono ancora potenzialmente valide o dovranno essere ulteriormente notificate per essere oggetto di ulteriore esame sia in sede di Conciliazione che in quella del processo tributario.

La ringrazio anticipatamente dell'ulteriore pazienza nel darmi una risposta e la saluto cordialmente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame risulta essere proposta opposizione avverso la cartella di pagamento inerente la tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale.

Ciò comporta il difetto di giurisdizione di questo Giudice per essere devoluta, ai sensi dell'art.2 del D.Lgvo n.546/92, la materia tributaria alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace Coordinatore di.... pronunciando sul ricorso proposto,con atto depositato in data ...ed iscritto al n. ... R.G.A.C. e N.C. da.... avverso la cartella esattoriale n. ... emessa dalla ... così provvede:

1.dichiara la propria incompetenza per materia;

2.dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che ha ragione il Suo commercialista nel senso che la cartella di pagamento, precedentemente notificata, non può più essere impugnata, in quanto la sentenza del Giudice di Pace ha definito il precedente giudizio.

Per poter instaurare un nuovo contenzioso tributario, dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, è neccessaria la notifica di una nuova e distinta cartella esattoriale.