PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

25/09/2004

Errato versamento imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni

Quesito

Caro Avvocato, mi permetto di disturbarLa per porLe un quesito 'banale' che però non riguarda il processo tributario, ma visto il problema sicuramente creerà contenzioso fiscale.

Si tratta di un errato versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni ai sensi dell'art.5 L.448/2001.

Come previsto dalla normativa è stata redatta la perizia giurata entro i termini su incarico della società, ma il versamento (sempre nei termini) è stato fatto erroneamente di tipo cumulativo a nome della società (trattasi di società in accomandita semplice), invece che per ogni singolo socio.

Ritiene che in qualche modo si possa invocare l'errrore scusabile o un errore formale di imputazione degli importi versati, magari con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate?

Con la perizia ed il versamento effettuato a nome della società è comunque facilmente ricostruibile la situazione relativa all'affrancamento delle partecipazioni: il versamento fatto dalla s.a.s. con quel codice tributo non può che riferirsi all'affrancamento delle quote dei soci.

D'altronde per le società di persone mi pare sia previsto che l'imposta sostitutiva del reddito dei soci sia versata dalla società (es: cessione azienda ed operazioni straordinarie), anche se mi rendo ben conto della diversa natura di tali ipotesi rispetto a quella evidenziata.

Oppure ritiene insostenibile qualsiasi giustificazione in un eventuale contraddittorio con il fisco?

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, ritengo di concordare con Lei che trattasi di un errore prettamente formale e, come tale, tale tesi è sostenibile in sede contenziosa, una volta dimostrato il corretto conteggio che si sarebbe dovuto fare, pur avendo versato un importo complessivo giusto.

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente), le sanzioni non sono comunque irrogate quando si tratta di una mera violazione formale, senza alcun debito d'imposta aggiuntivo.