PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/12/2003

Art.7 L. 388.

Quesito

1) E' stato effettuato un accertamento per l'art.7, dove è stato rilevato che il dipendente e' stato assunto tre mesi prima del compimento dei 25 anni, ma che il credito d'imposta e' stato fatto decorrere al momento in cui lo stesso dipendente ha compiuto il 25° anno: assunto il 10/03/2001 compie 25 anni il 15/06/2001 e da giugno abbiamo fatto decorrere il credito d'imposta compensato in F.24.
2) Per l'Agenzia delle Entrate il requisito del credito d'imposta art.7 vale se al momento dell'assunzione e' stato compiuto il 25 anno di eta' e considera nullo il diritto al credito d'imposta se il dipendente al momento dell'assunzione non aveva compiuto il 25° anno.
Io considero la decorrenza del credito d'imposta come esposto punto 1.

Parere

In riferimento al Vostro quesito, faccio presente che l'art. 7, 5° comma, lett. a), L. n. 388/2000, testualmente dispone che il credito d'imposta spetta a condizione che: 'i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni'.
Dal tenore letterale della norma risulta chiaro che il riferimento all'età è da farsi al momento dell'assunzione e non al momento dell'eventuale utilizzo del credito.
In effetti, si tratta di una norma eccessivamente rigorosa che, secondo me, meriterebbe una modifica legislativa (anche in sede di Finanziaria 2004) nel senso da Voi indicato al punto 1 del quesito.
Ci vedremo a Messina il 15 c.m. per affrontare le altre problematiche sui crediti d'imposta investimenti (art. 8 L. n. 388/2000).
Per le problematiche, altrettanto importanti e complesse, sul credito d'imposta occupazione spero sia organizzato un altro, specifico convegno sul tema, perchè i necessari approfondimenti e le auspicabili modifiche richiedono molte ore di discussione.