PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/10/2004

Investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolabili

Quesito

Chi Vi scrive è un Ragioniere Commercialista, che ha avuto il piacere di partecipare ad un seminario da Lei tenuto all'Hotel Zagarella nel 2003 sulle problematiche relative al credito d'imposta.

Mi farebbe cosa molto gradita se esprimesse il suo parere sul seguente caso concreto oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.

Una Sas mia assistita con sede legale a Palermo svolge attività di raccolta e trasporto rifiuti per conto di svariati comuni delle province lombarde.

Oggi in sede di primo accesso da parte dei verificatori, in mia assenza, viene contestato in via preliminare all'amministratore di detta Sas la mancanza del requisito della territorialità, stante l'impiego dei mezzi oggetto dell'agevolazione in località diversa dalla Sicilia.

Giustamente è stato fatto notare che condizione per l'aggiudicamento degli appalti oggetto dell'attività dell'azienda, è il possesso dei mezzi tecnici necessari all'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, mezzi di cui l'azienda in questione ha potuto dotarsi anche grazie ai benefici della legge 388/2000, e sicuramente prima che le varie gare d'appalto venissero indette.

Il tenore letterale della circolare n.41 18/04/2001 paragrafo 6.1, obiettivamente mi lascia perplesso.

Secondo Lei un'azienda palermitana con sede sia legale che decisionale e amministrativa in Palermo, senza alcuna unità locale aperta in comuni diversi da Palermo, che svolge i servizi oggetto della sua attività, in seguito ad aggiudicazione di appalti, in territori diversi da quelli per cui sono previste le agevolazione di cui si parla, incappa nella perdita dei benefici per destinazione di beni a una struttura ubicata in aree diverse da quelle agevolabili?

Nella speranza di poter ricevere un Suo illuminante parere entro lunedì 4/10/2004, giorno di ripresa della verifica in questione, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Parere

L'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000 prevede l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti 'destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali' agevolabili.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha chiarito che:

- per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale ubicata nei territori agevolati, in cui si esercita l'attività d'impresa; può anche trattarsi di un autonomo ramo di azienda, oppure può trattarsi di un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purchè costituisca di per sè un centro auotonomo d'imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale.

Non può, in nessun caso, essere considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune (circolare n. 41 del 18 aprile 2001, punto 6.1);

- l'art. 8 succitato tende ad incentivare l'insediamento stabile di attività economiche nei territori agevolati, mediante la realizzazione o il potenziamento di strutture produttive, come per esempio le imprese edili che operino tramite cantieri localizzati nelle zone svantaggiate, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale; oltretutto, i singoli punti vendita possono essere considerati autonome strutture produttive, anche nel caso in cui gli acquisti siano effettuati direttamente dalla società che si occupa della gestione, dal momento che essi si configurano comunque come centri di costo e di profitto, in quanto i costi ed i ricavi sono ad essi distintamente attribuibili (circolare n. 38 del 09 maggio 2002, punto 4.1 e 4.2); in ogni caso, non può mai essere considerata autonoma struttura produttiva una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, che costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medisimo perimetro aziendale o nel medesimo Comune. Infatti, potrà configurarsi un'autonoma struttura produttiva solo nel momento in cui la nuova struttura produttiva dovesse acquisire reale ed effettiva autonomia come centro di profitto (circolare n. 38 del 09 maggio 2002, punto 4.4).

Da quanto sopra succintamente esposto e chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, risulta evidente che nel caso da Lei prospettato il credito d'imposta è correttamente utilizzabile perchè la sede legale e decisionale dell'azienda è ubicata in un territorio agevolato (Sicilia) e non può certo considerarsi autonoma struttura produttiva il semplice svolgimento dell'attività imprenditoriale svolta in svariati Comuni delle province lombarde, a meno che l'Agenzia delle Entrate non dimostri che esistono altre strutture produttive autonome della stessa azienda, come centri di costo e di profitto, in quanto i costi ed i ricavi sono ad essi distintamente attribuibili.