PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/10/2004

Distinzione fra il contratto di noleggio ed il contratto di locazione di cose mobili

Quesito

Sono l'amministratore di una coop. avente quale oggetto sociale l'attivita' di charter nautico.

Nel 2002 abbimo acquistato un natante (bene mobile non registrato) e nel corso del 2003 abbiamo ottenuto sullo stesso un credito d'imposta.

Il natante viene dato in locazione periodicamente in frazione di una settimana per volta alla clientela che ne fa un uso diretto oppure avvalendosi di skipper patentati (non professionisti).

La manutenzione ordinaria e straordinaria e' a carico della cooperativa.

Alla luce delle recenti disquisizioni sulla differenza tra locazione e noleggio, mi piacerebbe conoscere una Vostro autorevole opinione in merito anche in vista del probabile prossimo accertamento dell'agenzia delle entrate sulla sussistenza dei requisiti per il mantenimento del credito d'imposta.

Nel ringraziare anticipatamente porgo cordiali saluti.

Parere

La Corte di Cassazione, con un orientamento costante della propria giurisprudenza, ha operato una netta distinzione fra il contratto di noleggio ed il contratto di locazione di cose mobili.

In merito, la Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di noleggio 'il noleggiante, senza attribuire al noleggiatore il godimento della cosa mobile, si obbliga a compiere con questa, mediante l'opera propria od altrui, determinate attività a favore della controparte ed il rischio delle attività compiute è, quindi, a suo carico in quanto la cosa resta nella sua sfera di disponibilità e viene da lui usata sotto la sua direzione tecnica e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Al contrario, nel contratto di locazione di cose mobili, quando il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell'ambito della sua disponibilità, su di lui ricadono i rischi inerenti all'utilizzazione di essa (in tal senso, sentenze della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 8248 del 29 agosto 1997 e 12303 del 04 dicembre 1997).

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che soltanto nel caso di noleggio il credito d'imposta è utilizzabile in quanto il bene assolve al vincolo della destinazione, cioè della permanenza nella struttura produttiva.

Quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con le seguenti circolari:
- n. 38 del 09 maggio 2002 (punto 5.6);
- n. 332/E del 24 ottobre 2002.

Nel caso da Lei prospettato, ritengo che sia applicabile l'istituto giuridico del noleggio perchè il rischio dell'attività compiuta rimane sempre a carico del noleggiante e perchè, inoltre, il bene resta nella sua sfera di disponibilità, a differenza di quanto accade nel contratto di locazione di cose mobili dove, invece, il conduttore acquista la detenzione della cosa, che entra, così, nell'ambito della sua disponibilità e su di lui ricadono esclusivamente i rischi inerenti all'utilizzazione della stessa (elementi questi che non rientrano nel caso da Lei prospettato).

Ribadisco, pertanto, il Suo legittimo diritto ad utilizzare il credito d'imposta.