PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/01/2004

Società di capitali non congrua e non adeguata, come difendersi dall'accertamento dell'amministrazione se nei primi anni ha subito perdite?

Quesito

Una società di capitali con inizio attività nel 2000 e 6 soci.
Attività di produzione dolciumi.
Risultata non congrua nel 2001 e 2002 per circa 50.000 Euro e non adeguata, come può difendersi dall'accertamento dell'amministrazione se nei primi anni a causa dell'inesperienza e della difficile collocazione dei prodotti sul mercato ha subito perdite?

Parere

Secondo quanto previsto dall'art. 62-sexies, comma 3, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 29 ottobre 1993, gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (in virtù del quale, l'ufficio può procedere alla rettifica dei redditi d'impresa e di quelli derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti) possono essere effettuati mediante l'applicazione degli studi di settore.

In virtù di tale disposizione, secondo l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 26/08/2003, costituisce presunzione grave, precisa e concordante, su cui fondare l'accertamento fiscale, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.

Le condizioni per l'operatività di detta presunzione sono dettate dall'art. 10 della legge n. 146/1998, che ha disciplinato le modalità di applicazione degli studi di settore in sede di accertamento.

In ogni caso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte che per l'attività di controllo sostanziale basata sull'applicazione degli studi di settore deve sempre, preventivamente, essere attivato da ciascun ufficio il procedimento dell'accertamento con adesione, secondo le modalità dettate dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997.

Nel procedimento di controllo assume, quindi, rilevanza la fase del contraddittorio con il contribuente, che deve consentire agli uffici di approfondire le specifiche caratteristiche dell'attività esercitata e di adeguare, quindi, il risultato dell'applicazione degli studi alla particolare situazione dell'impresa.

Gli uffici, in definitiva, dovranno attentamente valutare i fatti e le circostanze acquisiti nella fase del contraddittorio, al fine di pervenire alla definizione dell'accertamento in sede amministrativa con l'adesione del contribuente.

Con riferimento al procedimento di accertamento con adesione, si rinvia alle direttive impartite con la circolare n. 235/E dell'08 agosto 1997 nonché con la circolare n. 65/E del 27 giugno 2001.

Inoltre, la Corte di Cassazione - Sezione tributaria - con la sentenza n. 13995 del 27 settembre 2002 (in G.T. - Rivista di Giurisprudenza Tributaria n. 4/2003, pagg. 386 e segg.) ha stabilito l'importante principio che la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi che, peraltro, salvo il caso di divergenze assolutamente abnormi o di risultati palesemente antieconomici od in contrasto con il senso comune, non possono essere disattese sulla base della semplice applicazione di una diversa percentuale di ricarico, che, anche se frutto di uno studio di settore, costituisce pur sempre un dato che abbisogna del conforto di qualche ulteriore elemento per giustificare l'attribuzione di un maggior reddito all'interessato.

Alla luce di tutto quanto brevemente sopra esposto, risulta evidente che la società, per contrastare lo studio di settore sia nella fase amministrativa che in quella del contenzioso tributario, deve dimostrare documentalmente le difficoltà economiche incontrate nei primi anni di attività, che hanno giustificato e determinato le perdite dichiarate.

Tutte le prove devono avere un supporto documentale perché, purtroppo, nel nostro processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale (art. 7, quarto comma, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992) ed è per questo che è necessaria una sostanziale modifica della normativa processuale per dare maggiori garanzie difensive al contribuente.