PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/01/2004

Chiarimenti su ammissibilità 'condono tombale'.

Quesito

Impresa individuale che non ha presentato ancora la dichiarazione dei redditi per l'anno 2002 (UNICO 2003), -la presenterà tardivamente entro i 90 giorni dal 31.10.03 - e che non ha aderito a nessuna forma di condono.
Attualmente ha maturato la decisione di aderire al condono ai sensi dell'art. 9 della L. 289/02. La recente circolare obbliga, però, a ricomprendere, per la modalità di integrazione scelta e per i soggetti che non hanno aderito al condono in precedenza, anche l'anno 2002.

Si chiede se il soggetto, a questo punto, è escluso dalla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa ex art. 9/289 o se può presentarla considerando omessa la dichiarzione relativa all'anno 2002 versando l'importo previsto dalla sanatoria per le dichiarazioni omesse.

Parere

La legge n. 350 del 22/12/2003 (in G.U. n. 299 del 27/12/2003-supplemento n. 196/L-FINANZIARIA 2004), nel modificare l'art. 9 della Legge n. 289 del 27/12/2002, ha ricompreso il periodo d'imposta 2002 tra gli anni condonabili con definizione automatica.
La modifica riguarda solo l'estensione del periodo d'imposta, mentre rimane inalterata la disciplina giuridica del c.d. condono automatico.

Pertanto, in risposta al quesito che mi è stato posto, l'impresa può regolarmente presentare il condono automatico ex art. 9 L. n. 289/02 cit., entro il 16 marzo p.v., perchè ha presentato la dichiarazione per gli anni precedenti; logicamente, solo per l'anno 2002, dovrà versare l'importo previsto dalla sanatoria per le dichiarazioni omesse.
Infatti, nel caso di omessa presentazione di una delle dichiarazioni, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a:
- 1.500 euro, per le persone fisiche;
- 3.000 euro, per le società ed associazioni.