PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2004

Provvedimento di diniego del condono fiscale

Quesito

Ho proposto ricorso ad un avviso di accertamento (fuori dai termini) relativo ad IPERF e SSN del 1994.

Il commercialista che mi ha consigliato il ricorso mi ha fatto chiudere tale posizione con il fisco dicendomi che si trattava di una lite fiscale pendente e come tale definibile ex Art. 16 della Legge Finanziaria 2003.

Abbiamo proposto la domanda di condono ex Art.16, ho pagato l'importo dovuto in base a quanto disposto dalla legge e credevo di aver definitivamente chiuso la mia posizione con il fisco.

Nel frattempo ho ricevuto proposta di condono dalla Soget ex Art.12 (se non ricordo male) ma io tranquillo di aver definito il tutto con la domanda di condono ex Art.16 non ho dato peso a tale proposta facendo quindi decorrere i termni utili per poter aderire a tale proposta di condono.

Nel mese di settembre 2004 (la bella notizia !!) ho ricevuto il DINIEGO da parte dell'Agenzia delle Entrate relativo alla mia domanda di condono ex art.16 (quindi secondo loro la mia domanda non può essere accolta) con la seguente motivazione: trattasi di accertamento resosi definitivo in assenza di ricorso, pertanto le somme risultano dovute per intero.

Mi chiedo se può esserci una soluzione a quetso caso, visto che nel mese di novembre 2004 ci sarà la trattazione del ricorso da me proposto inizialmente avanti la Commissione Tributaria Provinciale....

Però se avessi saputo prima del diniego della mia domanda di condono ex art.16 avrei avuto la possibilità di chiudere ex art. 12 così come mi era stato proposto dalla SOGET.

Posso comunque chiedere o fare ancora qualcosa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avanti la quale verrà trattato il ricorso in pubblica udienza?

Sperando di essere stato comprensibile nell'esporre il quesito ringrazio anticipatamente per la collaborazione.

Parere

La problematica in questione, purtroppo, si verifica ogni volta che c'è un condono fiscale perchè il legislatore non chiarisce adeguatamente i termini giuridici.

In ogni caso, l'art. 16, comma 1, della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede il condono fiscale per tutte 'le liti fiscali pendenti', per cui la generica formulazione ricomprende tutte le ipotesi di contestazioni fiscali in atto a prescindere dall'eventualità che l'atto introduttivo sia affetto da vizi comportanti invalidità o inammissibilità ostative all'esame nel merito.

Questo principio è già stato sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, seppur con qualche distinguo - peraltro non rilevante al fine che interessa - in alcune precedenti pronunce riguardanti i condoni fiscali degli anni scorsi; in tal senso, si è pronunciata:
- Cassazione, Sez. civ. I, sent. n. 2227 del 16/03/1996;
- Cassazione, Sez. civ. I, sent. n. 7148 dell'01/08/1997;
- Cassazione, Sez. trib., sent. n. 1700 del 07/02/2001;
- Comm. Trib. Centrale, Sez. I, dec. n. 6859 del 10/07/2002, dopo una lunga serie di decisioni pronunciate dal 1992.

Infine, per una recente problematica sul concetto di 'ogni altro atto di imposizione' in tema di condono fiscale recente, Le segnalo l'ordinanza n.5 del 20 maggio 2003 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. n. 28, (pubblicata in GT-Rivista di Giurisprudenza Tributaria Ipsoa, n. 10/2003, pagg. 981-987).

Pertanto, Le consiglio di impugnare tempestivamente il provvedimento di diniego del condono fiscale a Lei notificato, facendo attenzione alla particolare procedura tassativamente prevista dal citato art. 16, comma 8, della legge n. 289/2002.