PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/11/2004

Semplice irregolarità formale non incide sulla determinazione del credito d'imposta

Quesito

Come mi devo comportare se erroneamente in alcuni mod. f24 per la compensazione dei cr.imposta ho indicato il c.f. del legale rappresentante della società, anziché la partita Iva della medesima e l'Ufficio delle entrate ha emesso un provvedimento di recupero di cr. d'imposta indebito al legale rappresentante considerato, per effetto dell'errore succitato, azienda individuale?

Parere

Per il caso da Lei prospettato ritengo utile proporre tempestivo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, facendo presente che trattasi di semplice irregolarità formale che non incide assolutamente sulla determinazione del credito d'imposta.

Quanto sopra alla luce delle seguenti disposizioni:

- art. 6, comma 5-bis, della legge n. 472 del 18/12/1997, in base al quale non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

- art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente), in base al quale al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria;

- art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 cit., in base al quale le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera irregolarità formale senza alcun debito di imposta.

Nel redigere il ricorso, Le consiglio, oltre che sollevare le eccezioni di cui sopra, di allegare per il merito tutta la documentazione necessaria a dimostrare che si è trattato di un semplice errore formale, perchè l'utilizzo del credito d'imposta era destinato soltanto alla società.