PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/11/2004

Errore sulla determinazione del credito

Quesito

Egr. Dott. Villani volevo sottoporle un quesito riguardo una mia cliente:
nell'anno d'imposta 2002 (unico 2003) dalla dichiarazione risultava un credito di euro 3.000,00.

Solo oggi, riguardando tutti i documenti, mi sono resa conto di aver inserito maggiori detrazioni di quanto dovuto, quindi correggendo la dichiarazione risulta un minor credito pari a euro 2.300,00.

Essendo ancora in tempo, solo per pochi giorni, vorrei provvedere ad inviare una dichiarazione correttiva.

Il mio dubbio sorge in quanto non so se devo far pagare al cliente la differenza del minor credito (700,00 euro) per ristabilire la dichiarazione originaria, oppure pagare solo le sanzioni al 6%.

La ringrazio per l'attenzione, distinti saluti.

Parere

Per l'applicazione delle sanzioni di natura prettamente formale, perchè non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, come nel caso da Lei prospettato di minor credito, occorre rilevare che:

- l'art. 13, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 prevede la riduzione ad un quinto del minimo (cioè il 6%) quando la regolarizzazione dell'errore viene eseguita entro un anno dall'errore stesso;

- l'art. 6, comma 5-bis, D. Lgs. n. 472/97 cit. prevede, inoltre, che non è mai punibile la semplice violazione formale che non arreca pregiudizio all'asercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Quindi, alla luce della normativa di cui sopra, nel caso di errore sulla determinazione del credito, secondo me, non è dovuta alcuna sanzione, proprio perchè trattasi di violazione prettamente formale che non pregiudica assolutamente l'azione accertatrice degli uffici fiscali nè tantomeno deve essere versato il minor credito.

Riconosco, però, che l'Amministrazione Finanziaria può essere di diverso avviso, limitatamente all'applicazione della sanzione al 6%, anche alla luce della circolare ministeriale n. 192/E del 23 luglio 1998 (punto 1.3).