PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/11/2004

Le sanzioni fiscali sia dirette sia indirette devono essere tassativamente previste dalla legge

Quesito

Mi permetto di chiederLe un Suo parere su una problematica attuale nella Ns. Agenzia delle Entrate di Lentini (SR):

Si sta accertando l'art.8 , credito investimenti, per l'anno 2003; i documenti che loro richiedono sono:
copia F.24, copia dell'accertamento precedente e copia fatture oggetto del credito, che sostanzialmente hanno, pero con una eccezione che nelle fatture originali e quindi riportati nelle fotocopie, devono essere indicati i periodi di utilizzo dell'importo compensato in f.24 , ad es.: oltre al periodo trascorso gia accertato in cui la fattura era timbrata:
Bene acquistato oggetto del credito d'imposta Lg....del.......art....utilizzo in F.24 nel periodo di ............

Esigono il riporto di tutti gli F.24 nella o nelle fatture, a susseguirsi del periodo iniziale, 'ad esempio .......... agosto 2002', e a seguire 'compensata in F.24 nel periodo di ....??......2003, nel periodo ...??....2003, ecc, ecc ................ tanto quanto sono gli F.24 compensati nell'anno a pena di esclusione del credito d'imposta verificato'.

Ora , io mi sono irrigidito su cio' in quanto, non ho trovato alcuna circolare che mi obbliga a tenere la registrazione degli F.24 nelle fatture.

Infatti, ci sono delle fatture che hanno alimentato l'emissione in compensazione di n. 18-20 F.24 nel corso del 2003, e dato gli spazi e la illogicita' si combina a'mo di battaglia navale nella fattura, davvero incomprensibile.

Dobbiamo accettare quanto da loro asserito? e indicare cronologicamente nelle o nella fattura tutti i periodi di compensazione.

Quest'imposizione la reputo da dittatura per non dire altro.............

N.B. ad aprile 2004 abbiano noi tributaristi il convegno nazionale ANCOT a Rimini, con la presenza della classe politica, in qualita' di presidente provinciale di Siracusa ho proposto il suo invito, al nazionale.

Parere

Innanzitutto, bisogna chiarire, una volta per tutte, che le sanzioni fiscali sia dirette sia indirette (quali, per esempio, il mancato riconoscimento dei crediti d'imposta per eventuali irregolarità di natura prettamente formale) devono essere tassativamente previste dalla legge, come peraltro precisato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

Quindi, proprio perchè manca una tassativa e precisa ipotesi di decadenza prevista dalla legge, non sono assolutamente d'accordo con le irrazionali ed illegittime interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate:

- sia a livello nazionale, quando nella circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 4) si pretende di apporre con scrittura indelebile un apposito timbro sulle fatture con la dicitura 'bene acquistato con il credito d'imposta';

- sia a livello locale, come nel caso dell'Agenzia delle Entrate di Lentini (SR), quando si pretende l'assurda registrazione da Lei opportunamente evidenziata e criticata nel quesito.

Pertanto, ritengo assolutamente illegittimo il comportamento che intende seguire l'Amministrazione Finanziaria nel caso da Lei segnalato, proprio perchè, ribadisco, manca una tassativa imposizione legislativa in proposito.

Per quanto, infine, riguarda il prossimo convegno nazionale ANCOT a Rimini il prossimo aprile 2005, La ringrazio per la segnalazione che intende fare al Presidente nazionale e sin da ora mi dichiaro disponibile ad un intervento sulle problematiche di natura fiscale.