PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/01/2004

Credito d'imposta art. 7 L. 388/2000.

Quesito

La titolare di una farmacia ha diritto per n. 1 dipendente al credito d'imposta art. 7 L. 388/2000.
La stessa titolare nel mese di aprile 2002 muore.

Pochi giorni prima della sua morte dona la titolarità e l'interezza della sua azienda a due suoi eredi, i quali costituiscono una S.n.c. alla quale conferiscono l'intera azienda comprensiva, naturalmente, dei dipendenti che hanno continuato l'attività lavorativa senza alcuna interruzione.
Nella società ad hoc costituita, i dipendenti hanno mantenuto la stessa paga e la stessa anzianità di servizio che avevano prima.

In sostanza non vi è stato alcun licenziamento ne nuove assunzioni, tanto che l'Inail ha lasciato lo stesso numero di posizione, gli stessi cedolini paga, lo stesso libro matricola e le stesse presenze.
L'Inps, inoltre, ha riconosciuto, per i dipendenti che godevano dei benefici della legge 407/90 art. 8 c. 9, la continuazione della fruizione di tali benefici.
Pertanto si è ritenuto normale continuare a prendere il credito d'imposta per quel dipendente che lo prendeva nella ditta individuale.

In un controllo di qualche mese fa, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato quasi due anni di credito d'imposta, in quanto i verbalizzanti hanno asserito che i dipendenti dovevano essere licenziarti e riassunti nel nuovo soggetto giuridico e pertanto quel dipendente, poiché era stato riassunto, aveva perduto il diritto al credito d'imposta.
Ripeto che non è stato fatto alcun licenziamento ne alcuna nuova assunzione, ci si è limitati a fare una semplice comunicazione al collocamento del fatto che a seguito della donazione gli eredi hanno continuato l'attività.

E' esatto il comportamento dell'Ufficio?

Secondo l'Avv. Villani, quale pensa possa essere la linea difensiva in un ricorso?

Parere

In merito al quesito che mi è stato sottoposto, faccio presente che per un caso relativo al credito d'imposta investimenti (art. 8 L. n. 388/2000) l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 179/E del 15/09/2003, ha chiarito che la donazione dell'azienda non fa venir meno l'utilizzo del credito d'imposta, sul presupposto che sia mantenuta la destinazione dei beni all'originaria struttura produttiva per il quinquennio successivo all'acquisizione, come imposto dalla norma antielusiva.
Diverso, invece, è il caso della trasferibilità del solo contributo; ciò non è possibile, stante la natura soggettiva del medesimo contributo.

Per analogia, i suddetti concetti possono essere riproposti anche nel caso di donazione in tema di credito d'imposta occupazione (art. 7 L. n. 388/2000).

Nella fattispecie così come mi è stata prospettata, non ritengo corretto il comportamento dell' ufficio e, pertanto, il ricorso può essere impostato nei termini sopra esposti, facendo altresì presente che la situazione del dipendente è rimasta invariata dopo la morte della titolare della farmacia.